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Sentenza

Sentenza n. 7507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalla nomina, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del vincitore e accolto i motivi aggiunti del secondo classificato, annullando gli atti della procedura e ordinando il rinnovo delle operazioni concorsuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professore universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il professore dichiarato vincitore della selezione per un posto di professore universitario di I fascia nel settore delle malattie dell'apparato cardiovascolare ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto il suo ricorso contro la decadenza dalla nomina e accolto i motivi aggiunti del secondo classificato. Quanto alla decadenza, l'appellante ha contestato la riunione dei giudizi e l'ordine di esame delle questioni, sostenendo che fosse stato precluso lo scrutinio del proprio ricorso incidentale escludente; ha dedotto che l'assenza dell'Azienda ospedaliero-universitaria e di una struttura complessa a direzione universitaria integrasse un impedimento oggettivo alla presa di servizio, che la direzione mista della cardiologia fosse incompatibile con la disciplina sanitaria e che non ricorressero i presupposti per affidargli programmi infra o interdipartimentali. Ha inoltre censurato l'insufficienza e l'irragionevolezza della motivazione sulla mancata proroga, la sproporzione della decadenza e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Quanto alla selezione, ha sostenuto che, una volta confermata la decadenza, i motivi aggiunti del secondo classificato avrebbero dovuto essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'Ateneo avrebbe potuto scorrere la graduatoria. Ha chiesto la riforma della sentenza, l'accoglimento del ricorso contro la decadenza e del proprio ricorso incidentale e il rigetto dei motivi aggiunti del concorrente.

La decisione

L'appello è stato accolto soltanto con riferimento al settimo motivo. Sono stati respinti i motivi sulla riunione dei giudizi e sull'ordine di esame: la riunione rientra nella discrezionalità del giudice e, nel caso concreto, non ha leso il diritto di difesa; confermata la decadenza, l'appellante non conservava un interesse concreto a contestare la posizione del secondo classificato. È stata confermata la legittimità della decadenza: il bando non subordinava la presa di servizio alla previa costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria; il candidato conosceva l'assetto organizzativo in itinere e non aveva impugnato il bando, il protocollo d'intesa o la deliberazione regionale che configurava la cardiologia come struttura a direzione mista. L'assetto transitorio contemplava venti posti letto universitari e la possibilità, ai sensi del protocollo e dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999, di affidare programmi infra o interdipartimentali. La qualifica universitaria costituisce il presupposto del successivo rapporto assistenziale e dei relativi atti aziendali: il vincitore non poteva condizionare la presa di servizio al previo conferimento di una specifica struttura. Non sussisteva quindi un giustificato motivo per non assumere servizio entro il termine fissato. È stata ritenuta adeguata la motivazione sulle esigenze didattiche, accresciute nell'anno accademico 2024-2025, e non sproporzionata la decadenza dopo ripetuti inviti e l'ingiustificato rifiuto. La censura procedimentale è stata respinta: pur non essendo la decadenza un atto vincolato, vi era stata una lunga interlocuzione, l'interessato era stato avvisato delle conseguenze e le circostanze da lui invocate erano state esaminate dall'Ateneo. È stato invece accolto il motivo relativo ai motivi aggiunti del secondo classificato: confermata la decadenza del vincitore, l'Università poteva procedere allo scorrimento della graduatoria, non escluso dal bando o dal regolamento e consentito dalla legge; il secondo classificato aveva quindi perso interesse a impugnare la selezione per ottenere il posto. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili e le censure sulla valutazione dei curricula sono rimaste assorbite. Confermate le altre statuizioni del TAR, comprese quelle relative al ricorso incidentale e alla decadenza. Spese del doppio grado compensate; i contributi unificati sono rimasti a carico di ciascun professore per i rispettivi ricorsi e dell'appellante per l'appello.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 4, d.P.R. 487/1994

    Nel caso di specie, per tutte le ragioni esposte, le circostanze addotte dall’odierno appellante non possono, in nessun modo, concretare un giustificato motivo ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994.

    La mancata presa di servizio giustifica la decadenza salvo un ostacolo obiettivo che impedisca effettivamente di assumere servizio; le circostanze organizzative invocate nel caso concreto non integravano tale giustificato motivo.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 517/1999

    L’art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1999 conferma, del resto, la distinta sequenza procedimentale che caratterizza i diversi profili del rapporto: la collocazione assistenziale e l’eventuale attribuzione della direzione di una struttura presuppongono specifici atti del Direttore generale, da adottarsi d’intesa con il Rettore.

    L'instaurazione del rapporto universitario precede gli atti aziendali di assegnazione assistenziale e di eventuale attribuzione di una direzione; nell'assetto transitorio può inoltre essere affidata la responsabilità di programmi infra o interdipartimentali.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Il motivo pertanto, per il suo tenore formalistico (essendosi in realtà instaurato un reale contraddittorio procedimentale), va respinto.

    La doglianza per omessa comunicazione di avvio è infondata quando, nel caso concreto, una prolungata interlocuzione abbia consentito all'interessato di rappresentare le proprie ragioni e l'amministrazione le abbia effettivamente esaminate.

  • art. 9, comma 5, del Regolamento di Ateneo approvato con D.R. 2009/2014

    La lex specialis, così come il Regolamento di Ateneo, dunque, non si limita alla mera individuazione del vincitore, ma struttura la procedura secondo il modello tipico delle selezioni comparative, fondato sulla formazione di una graduatoria di merito tra tutti i candidati.

    La formazione di una graduatoria comparativa rende possibile lo scorrimento in caso di decadenza del vincitore, salvo che tale eventualità sia esclusa dalla disciplina applicabile.

Massime di principio

  • La riunione di giudizi connessi rientra nella discrezionalità del giudice e non determina di per sé una lesione del diritto di difesa quando l'ordine di esame adottato non preclude una tutela effettiva; la conferma della decadenza del vincitore può rendere improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la sua impugnazione incidentale della posizione di un altro candidato.
  • Il candidato vincitore non può subordinare la presa di servizio alla previa attribuzione di uno specifico incarico assistenziale quando il bando non configura tale attribuzione come condizione dell'assunzione universitaria e il candidato conosceva l'assetto organizzativo transitorio al momento della partecipazione.
  • La decadenza per mancata presa di servizio può essere evitata solo in presenza di un giustificato motivo costituito da un ostacolo obiettivo che impedisca effettivamente l'assunzione; non è sufficiente il dissenso del vincitore rispetto alla collocazione assistenziale o all'assetto organizzativo predisposto, né può egli differire l'assunzione sine die.
  • La comunicazione formale di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità della decadenza quando una prolungata interlocuzione abbia reso noto all'interessato il termine e le conseguenze della mancata presa di servizio e abbia consentito all'amministrazione di conoscere e valutare le sue giustificazioni.
  • Se una procedura comparativa ha formato una graduatoria di merito e la disciplina applicabile non esclude lo scorrimento, la decadenza del vincitore consente all'amministrazione di utilizzare la graduatoria; conseguentemente, il candidato successivo perde interesse a coltivare un'impugnazione diretta a ottenere l'annullamento della selezione per conseguire il posto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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