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Sentenza

Sentenza n. 16017/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202603151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di trasmissione alla Commissione europea della domanda di registrazione dell’IGP «Bergamotto di Reggio Calabria», con la conclusione positiva della fase nazionale, e nota ministeriale collegata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola, attiva dal 1870 nel settore agrumicolo reggino, aveva impugnato gli atti con cui il Ministero aveva concluso positivamente la fase nazionale della procedura e trasmesso alla Commissione europea la domanda di registrazione dell’IGP, insieme alla domanda e al disciplinare proposti dal comitato promotore. Con un unico motivo articolato ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 49 e 54 del Regolamento UE 2024/1143, carenza di istruttoria, illogicità manifesta e inadeguatezza del disciplinare. In particolare, ha contestato l’insufficiente descrizione del prodotto e dei derivati, l’omessa indicazione di ulteriori parametri chimico-fisici, microbiologici e organolettici, della percentuale e della resa del succo estraibile, nonché dei relativi limiti quantitativi; la mancata specificazione dei portainnesti ammessi e del periodo di uso di portainnesti diversi dal melangolo; le modalità colturali, compresa la densità massima di impianto; la carenza di studi comparativi e di dati scientifici a sostegno del legame tra prodotto e territorio. In memoria ha inoltre prospettato che l’IGP potesse evocare la preesistente DOP relativa all’olio essenziale. Ministero e comitato hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per la natura endoprocedimentale degli atti e hanno contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità proposta dal Ministero e dal comitato: il provvedimento che conclude la fase nazionale e trasmette il fascicolo alla Commissione europea è autonomamente impugnabile. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa al possibile carattere evocativo dell’IGP rispetto alla DOP dell’olio essenziale, perché sviluppata compiutamente per la prima volta nella memoria del 22 luglio 2026. Ha respinto nel merito le restanti doglianze. Ha chiarito che la fase nazionale comporta la verifica della conformità della domanda e del disciplinare ai requisiti normativi, non una valutazione comparativa sul regime di tutela più opportuno o sul merito intrinseco delle scelte produttive; le valutazioni ministeriali sono tecnico-discrezionali e sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o errore manifesto sui presupposti di fatto. Nel caso concreto non sono emersi macroscopici errori: il Ministero aveva motivato la valutazione positiva sulla base delle relazioni tecniche e della bibliografia scientifica presentate, considerate complete e approfondite, e aveva dato conto degli elementi descrittivi e identificativi del prodotto, delle cultivar e delle sue caratteristiche. La percentuale di succo estraibile e gli ulteriori parametri invocati non erano requisiti obbligatori, posto che reputazione e legame geografico erano stati dimostrati e le caratteristiche disciplinate consentivano identificazione e certificazione del prodotto. La specificazione dei portainnesti non era elemento essenziale per un’IGP fondata sulla reputazione; inoltre, la scelta di non cristallizzare una varietà era stata giustificata anche con l’evoluzione tecnica e con i vincoli relativi al virus della tristezza degli agrumi. Le censure sulle modalità colturali e sulla densità di impianto non dimostravano errori manifesti, tanto più che il disciplinare stabiliva il limite di 833 piante per ettaro e una produzione massima di 400 quintali per ettaro, coerente con il disciplinare della DOP pertinente. Le valutazioni tecnico-scientifiche contrapposte della ricorrente non erano sostenute da evidenze empiriche incontrovertibili idonee a smentire quelle ministeriali. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Con ordinanza n. 2058/2026, pubblicata l’8 aprile 2026, resa all’esito della Camera di Consiglio celebrata in pari data, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha fissato l’udienza pubblica del 22 settembre 2026, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

    La disposizione è richiamata per la fissazione dell’udienza pubblica in sede di trattazione dell’istanza cautelare; non è oggetto di un autonomo principio decisorio.

  • art. 9 D.M. 14 ottobre 2013

    La Società ricorrente deduceva, quindi, di aver avanzato opposizione ai sensi dell’art. 9 del D.M. 14 ottobre 2013 e di aver proposto, contestualmente, atto di intervento ad adiuvandum nell’ambito del giudizio recante n. 1374/2025 R.G., avente ad oggetto le contestazioni mosse dal Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria avverso il procedimento di approvazione del Disciplinare de quo.

    La norma è menzionata soltanto per descrivere l’opposizione presentata nella procedura; la sentenza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 3 D.M. 14 ottobre 2013

    Ciò chiarito, l’art. 3 del D.M. 14 ottobre 2013, prevede che “1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: a) il nome da proteggere come D.O.P. o I.G.P., quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando è richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo e purché supportato da sufficienti motivazioni specifiche; f) gli elementi che stabiliscono: i) per le D.O.P., le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico; ii) per le I.G.P., la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica; g) il nome e l’indirizzo dell’autorità o dell’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione; h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto e l’eventuale logo della D.O.P o I.G.P.”.

    Il disciplinare deve contenere gli elementi minimi previsti, inclusa la descrizione del prodotto e, per l’IGP, gli elementi che collegano una qualità, la reputazione o un’altra caratteristica all’origine geografica; la sentenza applica tali requisiti valutando se la documentazione e le caratteristiche inserite nel disciplinare fossero sufficienti.

  • art. 46 Regolamento (UE) 2024/1143

    Giova preliminarmente evidenziare in merito alla dedotta inadeguatezza della descrizione del prodotto I.G.P. in rapporto alle prescrizioni degli artt. 46, 49 e 54 del Regolamento U.E. n. 1143/2024 che è, in primo luogo, condivisibile la replica secondo cui si tratterebbe di prescrizioni riferite al disciplinare di una Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.), mentre l’art. 49 del medesimo Regolamento, in tema di I.G.P., prevede (diversamente) che esso disciplinare di una indicazione geografica di un prodotto agricolo (DOP o IGP) comprenda almeno “la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto”.

    Le disposizioni invocate dalla ricorrente non sono state ritenute pertinenti nella parte in cui riguardano il disciplinare di una STG; i requisiti rilevanti per l’IGP sono quelli specificamente previsti dall’art. 49.

  • art. 49 Regolamento (UE) 2024/1143

    Giova preliminarmente evidenziare in merito alla dedotta inadeguatezza della descrizione del prodotto I.G.P. in rapporto alle prescrizioni degli artt. 46, 49 e 54 del Regolamento U.E. n. 1143/2024 che è, in primo luogo, condivisibile la replica secondo cui si tratterebbe di prescrizioni riferite al disciplinare di una Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.), mentre l’art. 49 del medesimo Regolamento, in tema di I.G.P., prevede (diversamente) che esso disciplinare di una indicazione geografica di un prodotto agricolo (DOP o IGP) comprenda almeno “la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto”.

    Per un disciplinare IGP la descrizione deve comprendere gli elementi indicati dalla norma, comprese le caratteristiche principali del prodotto; non è necessario inserire ogni ulteriore parametro richiesto dall’opponente se i requisiti normativi risultano soddisfatti.

  • art. 54 Regolamento (UE) 2024/1143

    Giova preliminarmente evidenziare in merito alla dedotta inadeguatezza della descrizione del prodotto I.G.P. in rapporto alle prescrizioni degli artt. 46, 49 e 54 del Regolamento U.E. n. 1143/2024 che è, in primo luogo, condivisibile la replica secondo cui si tratterebbe di prescrizioni riferite al disciplinare di una Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.), mentre l’art. 49 del medesimo Regolamento, in tema di I.G.P., prevede (diversamente) che esso disciplinare di una indicazione geografica di un prodotto agricolo (DOP o IGP) comprenda almeno “la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto”.

    La sentenza accoglie la distinzione tra requisiti riferiti alla STG e quelli applicabili all’IGP, ma non sviluppa una distinta interpretazione dell’art. 54.

  • art. 5 Regolamento (UE) 1151/2012

    Ciò chiarito, l’art. 3 del D.M. 14 ottobre 2013, prevede che “1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: a) il nome da proteggere come D.O.P. o I.G.P., quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando è richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo e purché supportato da sufficienti motivazioni specifiche; f) gli elementi che stabiliscono: i) per le D.O.P., le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico; ii) per le I.G.P., la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica; g) il nome e l’indirizzo dell’autorità o dell’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione; h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto e l’eventuale logo della D.O.P o I.G.P.”.

    Il regolamento è richiamato quale fonte delle nozioni e dei requisiti del regime di qualità, ma il giudice fonda la valutazione concreta soprattutto sugli elementi minimi del disciplinare e sul regime di sindacato delle valutazioni tecniche.

  • Regolamento (UE) 1151/2012

    In subiecta materia, il quadro normativo di riferimento è il Regolamento (U.E.) n. 1151/2012, oggi sostituito dal Regolamento U.E. n. 2024/1143, sul regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: esso definisce cosa si intende per Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), per Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) e per Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.) e stabilisce le procedure di registrazione, i requisiti dei disciplinari e le tutele giuridiche a livello comunitario.

    Il regolamento previgente è identificato come quadro di riferimento storico per il regime di qualità; la sentenza afferma che è stato sostituito dal Regolamento UE 2024/1143.

  • Regolamento (UE) 2024/1143

    La differenza sostanziale tra D.O.P. e I.G.P. sta nel grado e nella natura del legame con il territorio: mentre per la D.O.P. il legame è totale, in quanto il prodotto deve essere ottenuto, trasformato e preparato nell’area geografica delimitata e le sue caratteristiche devono derivare essenzialmente o esclusivamente dall’ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani (suolo, clima, pratiche tradizionali, know-how locale), l’I.G.P., invece, richiede un legame con il territorio meno stringente, essendo sufficiente che almeno una fase della produzione, trasformazione o elaborazione avvenga nell’area geografica indicata e che il prodotto abbia una reputazione, qualità o caratteristica attribuibile a quella origine.

    L’IGP richiede un legame territoriale meno intenso della DOP: è sufficiente una fase produttiva svolta nell’area e una reputazione, qualità o altra caratteristica attribuibile all’origine geografica.

Massime di principio

  • Il provvedimento ministeriale che conclude la fase nazionale di una procedura di registrazione di un’indicazione geografica e trasmette il fascicolo alla Commissione europea è autonomamente impugnabile, nonostante la successiva decisione europea sulla registrazione.
  • Nella fase nazionale di registrazione di un’IGP, l’amministrazione verifica la conformità della domanda e del disciplinare ai requisiti normativi; non è chiamata a scegliere quale regime di tutela sia preferibile né il giudice può sostituire una propria valutazione intrinseca alle valutazioni tecnico-discrezionali amministrative.
  • Le valutazioni tecniche dell’amministrazione in materia di riconoscimento di un’IGP sono sindacabili quando emergano manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o errori manifesti sui presupposti di fatto; la prospettazione di valutazioni tecnico-scientifiche alternative, priva di evidenze empiriche incontrovertibili, non basta a dimostrare l’illegittimità.
  • Il disciplinare di un’IGP deve contenere gli elementi minimi richiesti dalla normativa, comprese le caratteristiche principali del prodotto e il legame tra origine geografica e qualità, reputazione o altra caratteristica; non è necessario aggiungere ogni parametro produttivo o scientifico invocato dal ricorrente se tali requisiti risultano adeguatamente soddisfatti.
  • Una censura solo accennata nel ricorso introduttivo e sviluppata compiutamente per la prima volta con memoria successiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDecadenza e tardività

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