Sentenza n. 4554/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Milano, prot. n. -OMISSIS-, del 18.07.2024, di diniego dell’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura in data 20.3.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Milano del 18 luglio 2024 di diniego dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi disposto il 20 marzo 2018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di revocare il divieto di detenzione di armi, originariamente adottato in ragione delle tensioni con l’ex moglie e delle reciproche denunce. Aveva chiesto la revoca il 1° febbraio 2024, sostenendo che la conflittualità fosse superata, che le denunce fossero state archiviate e che non vi fossero ulteriori elementi ostativi. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione, per l’assenza di una spiegazione sulla capacità di abusare delle armi e dei presupposti fattuali idonei a porre in dubbio la sua affidabilità. Con il secondo ha denunciato difetto di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione si fosse limitata a chiedere all’ex moglie informazioni sui rapporti attuali. Con il terzo ha dedotto eccesso di potere, richiamando il superamento della conflittualità, l’archiviazione delle denunce e la propria incensuratezza. Il Ministero ha resistito al ricorso. L’istanza cautelare era stata respinta per difetto del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi perché connessi. Ha ritenuto adeguata la valutazione prognostica prefettizia: le tensioni familiari, documentate dalle reciproche denunce e già poste a fondamento del divieto, erano di per sé idonee a mettere a rischio l’incolumità personale e a giustificare un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi. Anche la mancata disponibilità dell’ex moglie, contattata in due occasioni nel febbraio e marzo 2024, a riferire sui rapporti attuali, con riserva di rivolgersi ai propri legali, poteva ragionevolmente essere considerata indice del permanere di una situazione di tensione. L’incensuratezza e le archiviazioni penali non smentivano tale giudizio: il procedimento amministrativo ha finalità preventiva e applica una valutazione prognostica secondo il criterio del “più probabile che non”, distinta dall’accertamento penale ex post secondo la regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”; inoltre, le archiviazioni erano state disposte per insufficienza probatoria, non per accertata insussistenza dei fatti. Il TAR ha precisato che eventuali sopravvenienze favorevoli dovranno essere considerate dall’amministrazione in una nuova valutazione. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
L’amministrazione preposta alla tutela della pubblica sicurezza è chiamata ad accertare che l’istante - a prescindere dalle vicende del procedimento penale instaurato a suo carico - sia esente da mende e conservi il pieno possesso dei requisiti di affidabilità ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS.
La valutazione dell’affidabilità per la detenzione di armi compete all’autorità di pubblica sicurezza e deve concentrarsi sul permanere dei relativi requisiti, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
Il procedimento amministrativo volto a disporre il diniego della revoca del titolo di polizia (di “divieto ex art. 39 TULPS”, nel caso di specie) non è obiettivamente influenzato dall’esito del procedimento penale, fermo restando che, nel caso “de quo”, le due archiviazioni sono state disposte per ragioni che prescindono dall’accertamento dell’insussistenza dei fatti di reato poiché sono avvenute per insufficienza probatoria.
Il diniego di revoca del divieto di detenzione di armi si fonda su una valutazione amministrativa preventiva e autonoma; l’archiviazione penale per insufficienza probatoria non esclude, da sola, che i fatti possano sostenere un giudizio prognostico di inaffidabilità.
Massime di principio
- La valutazione amministrativa sull’affidabilità del detentore di armi ha carattere preventivo e prognostico, è distinta dall’accertamento penale della responsabilità e può fondarsi su elementi concreti apprezzati secondo il criterio del “più probabile che non”, anziché secondo quello dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.
- L’archiviazione di un procedimento penale per insufficienza probatoria e l’incensuratezza dell’interessato non precludono all’autorità di pubblica sicurezza di fondare una valutazione di inaffidabilità nell’uso delle armi sui fatti concreti emersi, poiché l’accertamento amministrativo persegue una finalità preventiva autonoma.
- Nel valutare la permanenza dei presupposti per il divieto di detenzione di armi, l’autorità può considerare le circostanze concrete del rapporto conflittuale e il comportamento della persona coinvolta; la mancata disponibilità di quest’ultima a fornire informazioni, con riserva di rivolgersi ai propri legali, può concorrere a indicare il perdurare della tensione.
- Sopravvenienze favorevoli all’interessato, se emergono dopo il diniego di revoca, devono essere considerate dall’amministrazione nell’ambito di una successiva valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4553/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16016/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 7507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16017/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 1737/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16015/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →