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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24196/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva confermato la condanna per la violazione dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Unico motivo dedotto: censura della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo la non correttezza del ragionamento decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza di appello conteneva una motivazione adeguata sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, basata sulla non occasionalità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011

    norma incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna in appello; il contenuto precettivo specifico non è ulteriormente descritto nel testo.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; può essere esclusa con motivazione che valorizzi anche un solo presupposto decisivo mancante, come la non occasionalità della condotta.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    parametro per la valutazione complessiva della tenuità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità concrete del fatto, avendo riguardo ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è adeguata anche quando si concentri su uno solo dei presupposti ritenuti decisivi e dia conto della loro mancanza, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi astrattamente rilevanti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata ed è quindi aspecifico.
  • La non occasionalità della condotta può costituire ragione sufficiente per escludere la particolare tenuità del fatto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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