Cassazione Penale, Ordinanza n. 24163/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione del materiale probatorio; con il secondo ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto; con il terzo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena; con il quarto ha contestato il trattamento sanzionatorio e la quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi, nel loro complesso, inammissibili o manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in cassazione, oppure privi di specifico confronto con la motivazione impugnata, oppure contrari al dato normativo sulla particolare tenuità del fatto e al consolidato principio di discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è applicabile solo ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; nel calcolo della cornice edittale vanno considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
art. 625, comma 2, c.p.
La fattispecie aggravata richiamata comporta una pena minima di tre anni, quindi esclude nel caso concreto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La pena deve essere determinata facendo riferimento agli elementi indicati dalla norma e la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove: la Cassazione non può sostituire la propria lettura degli elementi probatori a quella del giudice di merito.
- La censura che miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, senza denunciare un effettivo vizio di legittimità, è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la pena edittale applicabile, considerando le aggravanti ad effetto speciale, superi il limite minimo richiesto dall'art. 131-bis c.p.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è censurabile solo se il ricorso si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito; doglianze generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretto da motivazione non apparente.
Come è indicizzato
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