Cassazione Penale, Ordinanza n. 24157/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Il primo ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo grado di furto aggravato; la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità e negato le circostanze attenuanti generiche. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento di tali attenuanti, lamentando che la Corte di appello non avrebbe valorizzato elementi favorevoli. Il secondo ricorrente impugnava la medesima sentenza nella parte in cui, sull'accordo delle parti, aveva rideterminato la pena per furto aggravato; il ricorso risultava però sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto che la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche investisse una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, essendo sufficiente che il giudice abbia dato conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; la motivazione della Corte di appello è stata giudicata adeguata. Quanto al secondo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione della disciplina che richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne è seguita la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La modifica normativa richiamata dalla Corte incide sulle modalità di proposizione del ricorso per cassazione, escludendo la legittimazione della parte a proporlo personalmente nei casi considerati.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La riforma ha modificato la disciplina degli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato dinanzi alla Corte di cassazione.
Norma implicitamente richiamata per il tema delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego viene ritenuto motivato in modo sufficiente dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
- La valutazione di meritevolezza delle attenuanti generiche appartiene al merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente: è necessario, a pena di inammissibilità, che sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
- L'inosservanza del requisito di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato comporta l'inammissibilità del gravame, indipendentemente dal merito delle doglianze proposte.
Come è indicizzato
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