Cassazione Penale, Ordinanza n. 24159/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminata la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado. In primo grado l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato fallimentare di occultamento di scritture contabili contestato ai sensi degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, deducendo illogicità e chiedendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle prove. Con il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla durata della pena accessoria, sostenendo che la determinazione fosse errata. Con memoria difensiva ha insistito sull'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e della credibilità delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, osservando peraltro che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente la responsabilità, valorizzando i doveri di vigilanza e controllo gravanti sul ricorrente quale membro del consiglio di amministrazione dal 12 luglio 2017, nonché le dichiarazioni di un teste ritenuto attendibile e la documentazione acquisita in dibattimento, da cui emergeva che l'occultamento delle scritture contabili era funzionale a ottenere un ingiusto vantaggio e a arrecare danno ai creditori. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione sulla pena principale era adeguata e si estendeva alle pene accessorie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 223, comma 1, l. fall.
Norma incriminatrice richiamata per il reato fallimentare contestato all'imputato.
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
Norma incriminatrice richiamata per l'ipotesi di bancarotta documentale, in relazione all'occultamento delle scritture contabili.
art. 2392 c.c.
Richiamato per affermare i doveri di vigilanza e controllo gravanti sul membro del consiglio di amministrazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi motivazionali che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non può tradursi in un riesame della persuasività, dell'adeguatezza o della maggiore o minore attendibilità delle prove, salvo il vizio di manifesta illogicità nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- La motivazione sulla responsabilità è sufficiente quando il giudice di merito espliciti le ragioni del convincimento valorizzando le fonti di prova ritenute attendibili e la documentazione acquisita, e collegando il fatto contestato alla posizione di garanzia o ai doveri giuridici dell'imputato.
- La doglianza sulla pena accessoria è infondata quando la determinazione della pena principale è stata adeguatamente motivata, poiché la motivazione sul trattamento sanzionatorio principale si riflette anche sulle pene accessorie.
- Il ricorso con motivi aspecifici o manifestamente infondati è dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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