Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24165/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Il ricorso era articolato in un unico motivo e censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione del diniego fosse insufficiente o non adeguatamente argomentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche non presentava evidenti illogicità. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con superamento implicito degli altri. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale è sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare puntualmente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, con declaratoria di inammissibilità in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è infondata quando la motivazione del giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la valutazione complessiva della personalità e del fatto.
  • Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi quelli decisivi e renda implicitamente superati gli altri.
  • La manifesta infondatezza del motivo sul trattamento sanzionatorio o sul diniego delle attenuanti generiche può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.