Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24158/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado di affermazione di responsabilità per tentato furto. Con l'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena complessivamente irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla graduazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche investisse valutazioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Ha inoltre osservato che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di rivalutazione della pena o del diniego delle attenuanti generiche, quando si risolva in una critica alla discrezionalità del giudice di merito, non è consentita in sede di legittimità se la motivazione impugnata è congrua e coerente con i criteri legali di commisurazione.
  • Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica ma aderente agli elementi ritenuti decisivi, non essendo richiesto il vaglio espresso di ogni singola deduzione difensiva o dato favorevole agli atti.
  • La graduazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è materia di merito e diviene censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o totale mancanza di motivazione, non per una diversa valutazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.