Cassazione Penale, Ordinanza n. 24161/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per bancarotta e appropriazione indebita. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una differente ricostruzione dei fatti, con contestazione dell'attendibilità delle fonti di prova e della qualifica soggettiva attribuita all'imputato come amministratore di fatto. È stata inoltre formulata istanza di rinvio per adesione all'astensione collettiva dei penalisti, non accolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibili in sede di legittimità le censure che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle prove, poiché il giudice di merito aveva già fornito motivazione logica e coerente sulla responsabilità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto richiede una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, anche limitata ad alcuni settori, idonea a dimostrare l'inserimento organico del soggetto nell'assetto societario; ha ritenuto che la corte territoriale avesse adeguatamente motivato su tale punto valorizzando le dichiarazioni dell'amministratore di diritto, qualificato come mero prestanome, e i riscontri testimoniali. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per bancarotta; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato oltre a confermare che la motivazione di merito è immune da vizi.
Norma incriminatrice contestata e confermata nei gradi di merito; oggetto del ricorso, ma non rivalutabile in cassazione nei termini prospettati.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato implicitamente dal riferimento a violazione di legge e vizio di motivazione come motivi di ricorso per cassazione.
Norma implicata dall'esito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa lettura delle risultanze processuali o una nuova ricostruzione storica dei fatti, né sollecitare una rivalutazione dell'attendibilità delle fonti di prova, se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Le censure sulla persuasività, sull'adeguatezza o sulla forza probatoria delle prove sono inammissibili quando mirano soltanto a sostituire la valutazione della Cassazione a quella del giudice di merito.
- In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio: è sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, non episodica, anche limitata ad alcuni settori, purché riveli l'inserimento organico del soggetto nell'assetto societario.
- La motivazione che valorizza sia dichiarazioni ritenute attendibili sia riscontri esterni consente di sostenere validamente l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e, più in generale, la responsabilità penale dell'imputato.
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