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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25649/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il Comune di Pozzuoli ha richiesto alla società contribuente 19.882,00 euro a titolo di maggiore TARI per l’anno d’imposta 2019, in relazione a un capannone industriale sito nel Comune. La società ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 13070/2020, ma il ricorso è stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 4554/2021; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 101/2023 depositata il 9 gennaio 2023, ha rigettato l’appello. I giudici di merito hanno ritenuto che, per ottenere l’esenzione o la riduzione della tariffa in relazione alle aree di produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, la contribuente dovesse presentare la dichiarazione e comunicare i dati necessari, adempimenti che per il 2019 risultavano omessi. Il ricorso per cassazione, notificato il 3 luglio 2023, ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 113 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che i giudici d’appello non avessero deciso secondo diritto e avessero disapplicato la disciplina TARI; (2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulla disciplina dell’esclusione dalla tassa, richiamando gli artt. 183 e 184 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, l’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 e il regolamento TARI, nonché lamentando che non fosse stata considerata la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali tramite imprese autorizzate; (3) subordinatamente, nullità per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, contestando che la Corte regionale avesse respinto le eccezioni senza adeguata motivazione e ribadendo la prova della produzione e dello smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato disatteso: pur presentando profili di inammissibilità perché sovrapponeva censure diverse e sollecitava una rivalutazione del ragionamento decisorio e dei fatti, non denunciava un’anomalia motivazionale riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità. Il secondo motivo è stato rigettato quanto all’omessa pronuncia, poiché la conferma della pretesa impositiva comportava il rigetto implicito delle argomentazioni incompatibili con la decisione; la doglianza sulla mancata considerazione di documenti ed elementi di valutazione era inoltre generica e non riguardava una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile. La parte del secondo motivo diretta a ottenere una nuova valutazione della documentazione sullo smaltimento dei rifiuti speciali e della conoscenza dei relativi elementi da parte del Comune è stata dichiarata inammissibile, perché sollecitava un riesame del fatto non consentito in cassazione. Il terzo motivo è stato rigettato: la sentenza d’appello aveva indicato che la società non aveva assolto gli oneri di denuncia e informazione necessari per ottenere l’esclusione delle aree interessate, rendendo così percepibile la ragione della decisione e rispettando il minimo costituzionale di motivazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.410,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali, e in 200,00 euro per esborsi. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della sentenza; non consente di censurare la mera insufficienza né di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

    L’omessa pronuncia sussiste quando manca il provvedimento indispensabile a decidere una domanda o eccezione; non ricorre se la decisione implica, per incompatibilità logico-giuridica, il rigetto della pretesa non espressamente esaminata.

  • art. 115 c.p.c.

    La parte del secondo motivo che lamentava la mancata valutazione della documentazione sullo smaltimento dei rifiuti speciali è stata ritenuta inammissibile, tendendo la società con il medesimo a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.

    La Corte non ricava dall’art. 115 c.p.c. un autonomo principio interpretativo nel passaggio; chiarisce che la contestazione della valutazione degli elementi di fatto non può essere utilizzata in cassazione per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Nel caso di specie la sentenza impugnata ha affermato che la società contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia e informazione al fine di ottenere l’esclusione delle aree di produzione dei rifiuti speciali. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputare legittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.

    La motivazione soddisfa il minimo costituzionale quando rende identificabili le ragioni della decisione e gli elementi sui quali il giudice ha fondato il proprio convincimento; non è apparente se consente di comprendere perché sia stata ritenuta legittima la pretesa.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligata et probata”.

    La sentenza è affetta da motivazione apparente quando non espone l’iter logico della decisione né consente di conoscere gli elementi probatori e le argomentazioni posti a suo fondamento; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligata et probata”.

    Nel processo tributario la motivazione deve rendere riconoscibili il percorso logico seguito, le prove considerate e le ragioni della decisione; la violazione determina nullità se la giustificazione è solo apparente, non quando il giudice espone una ragione comprensibile, come l’omissione degli adempimenti dichiarativi e informativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non è configurabile per la sola mancanza di un’espressa statuizione: quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto di una domanda o eccezione incompatibile con la sua impostazione, deve ravvisarsi una pronuncia implicita di rigetto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti attraverso la denuncia di omessa valutazione di documenti o di elementi istruttori; la censura deve riguardare un vizio riconducibile ai motivi di ricorso ammessi.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la giustificazione, pur graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito; il requisito del minimo costituzionale è invece soddisfatto quando sono individuabili le ragioni decisive e gli elementi posti a fondamento della statuizione.
  • La motivazione non è apparente solo perché non discute ogni argomento o documento della parte, quando espone una ragione decisiva e comprensibile, incompatibile con le tesi non esaminate espressamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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