Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impartito il 30 dicembre 2015, in fase di negoziazione continua, un ordine di vendita di 49.400 azioni ordinarie; l’intermediario aveva eseguito l’ordine e accreditato il controvalore solo il 4 gennaio 2016, applicando nel frattempo la ritenuta sostitutiva sulla plusvalenza senza compensarla con minusvalenze pregresse in scadenza al 31 dicembre 2015. Il contribuente sosteneva di avere diritto alla compensazione ex art. 6, comma 5, d.lgs. 461/1997, perché la cessione si era perfezionata nel 2015 e non nel 2016, e chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva versata. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo decisivo il principio di cassa e dunque la rilevanza fiscale dell’introito avvenuto nel 2016, oltre il quadriennio di compensabilità. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 461/1997, per avere la CTR erroneamente escluso la compensazione; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per travisamento della prova circa la data di cessione/perfezionamento dell’operazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che la decisione di merito si fondava su due rationes decidendi: da un lato, l’applicazione del criterio di cassa alle plusvalenze da cessione di titoli, in quanto redditi diversi ex art. 67 TUIR; dall’altro, la considerazione che l’introito era avvenuto il 4 gennaio 2016, quindi oltre il termine utile per compensare le minusvalenze maturate. La Corte ha affermato che, in questa materia, rileva fiscalmente il momento di percezione del corrispettivo e non quello della mera esecuzione dell’ordine o del perfezionamento civilistico della vendita, salvo il diverso regime del risparmio gestito, non invocato nel caso. Conseguentemente, essendo pacifico l’accredito nel 2016, la verifica sulla data di traslazione dei titoli era irrilevante e anche il secondo motivo è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 461/1997
"Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi... dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati... nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto"
La deduzione delle minusvalenze è ammessa entro il limite temporale quadriennale, ma la rilevanza fiscale della plusvalenza segue, nel regime ordinario, il criterio di cassa; quindi conta il momento di percezione del provento, non la sola data dell’ordine o della cessione civilistica.
Le plusvalenze da cessione di titoli costituiscono redditi diversi e sono assoggettate al relativo regime fiscale.
Per tali redditi opera il principio di cassa, salvo i casi espressamente disciplinati in modo diverso dalla legge.
La censura di travisamento della prova è stata ritenuta priva di rilievo perché, una volta affermato il criterio di cassa e pacifico l’accredito nel 2016, la data di perfezionamento dell’operazione era irrilevante.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per nullità della sentenza per asserito travisamento della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle plusvalenze da cessione di titoli assoggettate al regime ordinario dei redditi diversi, la rilevanza fiscale del provento segue il principio di cassa: il momento determinante è quello dell’effettivo accredito/percezione del corrispettivo, non quello dell’ordine impartito o della sola esecuzione tecnica dell’operazione.
- La compensazione delle minusvalenze pregresse con le plusvalenze realizzate è ammessa solo entro il termine quadriennale previsto dalla legge; se il provento si considera percepito oltre tale termine, la compensazione non è consentita.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; la mancata o irrilevante contestazione di una ratio sufficiente a sorreggere il decisum rende inutile l’esame delle altre censure.
- Se, nel regime fiscale applicabile, la norma primaria impone il criterio di cassa, eventuali prassi o letture operative difformi non possono prevalere sulla disciplina legale.
- La deduzione di travisamento della prova non è decisiva se la questione giuridica risolta in sentenza rende comunque irrilevante il fatto contestato.
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