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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15831/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dalla negoziazione, presso un ufficio postale, di un assegno di traenza non trasferibile intestato a un determinato beneficiario ma incassato da un soggetto diverso. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la società postale al pagamento dell'importo dell'assegno, ritenendo insufficiente l'identificazione del prenditore, poiché era stata verificata soltanto la carta d'identità e il codice fiscale, senza ulteriori controlli, nonostante una circostanza ritenuta sospetta: l'apertura del libretto postale in concomitanza con la negoziazione dell'assegno. La società postale ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 1176 c.c. sostenendo di aver adempiuto diligentemente ai controlli identificativi tramite documento d'identità e codice fiscale; con il secondo denuncia violazione delle norme sull'assegno e sull'adempimento, sostenendo che la banca trattaria avrebbe avuto una responsabilità concorrente nella fase di compensazione; con il terzo lamenta che non sia stato considerato il concorso colposo della danneggiata per aver spedito il titolo con posta ordinaria e non assicurata, invocando varie norme civilistiche e postali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva fondato la responsabilità solo sull'assenza di un secondo documento, ma soprattutto sulla possibilità di rilevare, dalla verifica del codice fiscale, la non corrispondenza con le generalità risultanti dalla carta d'identità, circostanza che avrebbe reso riconoscibile la falsità del documento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'eventuale responsabilità concorrente della banca trattaria non esclude quella della banca/posta negoziatrice per il negligente accertamento dell'identità del portatore. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza impugnata non affrontava la questione della modalità di spedizione del titolo e la ricorrente non aveva specificato in quali atti di merito avesse dedotto tale profilo. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza richiesta all'intermediario nella negoziazione dell'assegno è valutata in relazione all'attività svolta e impone controlli adeguati sull'identità del prenditore

  • art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    richiamato dalla ricorrente in tema di assegno, ma la Corte osserva che un'eventuale responsabilità della banca trattaria non esclude quella della banca negoziatrice

  • art. 83 D.P.R. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di spedizione del titolo, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • D.M. Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di spedizione del titolo, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • D.M. Ministero delle Comunicazioni 26 febbraio 2004

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di spedizione del titolo, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso colposo del danneggiato, ma la questione è dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione nei gradi di merito

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ha inciso sull'esito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ha inciso sull'esito

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ha inciso sull'esito

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato come norma sul procedimento camerale e sul deposito di memoria

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente

Massime di principio

  • Chi negozia un assegno non trasferibile deve adottare una diligenza effettiva e non meramente formale nell'identificazione del portatore: se dagli elementi acquisiti emergono incongruenze verificabili, l'intermediario non può limitarsi alla sola esibizione di un documento d'identità.
  • Il giudizio di cassazione deve investire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; un motivo è inammissibile se si confronta solo con argomenti secondari o ignora il fondamento decisivo della decisione di merito.
  • La possibile responsabilità concorrente di un altro soggetto della filiera del pagamento non esclude la responsabilità dell'intermediario che abbia omesso i controlli dovuti nella fase di negoziazione del titolo.
  • Il concorso colposo del danneggiato o creditore deve essere specificamente dedotto e localizzato negli atti di merito; in cassazione non è sufficiente un'affermazione generica di aver già sollevato la questione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTitoli di creditoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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