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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24684/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per la declaratoria di prescrizione del reato (capo a) con omessa pronuncia sul primo motivo di appello che contestava la riqualificazione del fatto (art. 171-ter L. 633/1941, lett. a vs lett. d) e l'erronea qualificazione aggravante del numero di supporti); 2) violazione degli artt. 133, 81 cpv. c.p. e 442, comma 2 c.p.p. per non avere ridotto la pena prevista in primo grado in ragione del rito abbreviato dopo aver dichiarato estinto per prescrizione il reato del capo a); 3) carenza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione (art. 648 c.p.), ovvero della consapevolezza della provenienza illecita dei supporti audio-video.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo motivo in parte. In dettaglio: - Confermata la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo a) (art. 171-ter, comma 2, lett. a) L. 633/1941) e ritenuta corretta la qualificazione del fatto come detenzione per la vendita di oltre 50 supporti; il primo motivo è manifestamente infondato. - Respinto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto che mancassero elementi probatori idonei a dimostrare la legittima provenienza dei beni e che l'assenza di apparecchiature per la masterizzazione e la collocazione dei beni in locale diverso dall'attività lecita autorizzassero la ricostruzione della ricettazione. - Accolto il secondo motivo: la Corte territoriale aveva inflitto la stessa pena risultante dal primo grado senza operare la riduzione del terzo prevista per il rito abbreviato dopo aver dichiarato estinto il reato del capo a). Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena per il reato residuo (art. 648 c.p.) applicando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Il calcolo riportato in motivazione porta la pena a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e a € 3.333 di multa. La pronuncia conferma inoltre che la recidiva contestata incide sui termini di prescrizione e quindi il reato di ricettazione non è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • legge n. 633/1941 (diritto d'autore), art. 171-ter

    art. 171-ter, comma 1 e comma 2, lettere a) e d), legge n. 633/1941

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come detenzione per la vendita di oltre 50 supporti (comma 2, lett. a). Il riferimento al numero dei supporti non muta la qualificazione sostanziale nel reato previsto dalla lett. a).

  • codice penale, art. 648

    La detenzione ai fini della vendita di supporti audio-video contraffatti senza prova della legittima provenienza integra la ricettazione; la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta dalle circostanze (assenza di prove di lecita provenienza, mancato ritrovamento di macchinari per masterizzazione, collocazione della merce).

  • codice di procedura penale, art. 129

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La formula di proscioglimento per intervenuta causa estintiva (acquittal) può essere adottata solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; in presenza di mera prescrizione non consolidata dalla prova d'innocenza, il giudice non può sostituire l'accertamento di merito con una pronuncia di proscioglimento nel merito.

  • codice penale, art. 99

    La recidiva operante come circostanza speciale aumenta la pena e incide tanto sul minimo quanto sul massimo ed influisce sul calcolo del termine di prescrizione.

  • codice penale, artt. 157 e 161

    artt. 157 e 161 cod. pen.

    I termini di prescrizione vanno calcolati sui limiti di pena determinati (anche in virtù della recidiva che ne aumenta i limiti), con conseguente allungamento dei termini quando la pena massima è aumentata per recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 620, lett. i)

    art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione, constatata l'errore nel trattamento sanzionatorio, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena in base alle indicazioni delle sentenze di merito.

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/20

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato ai sensi della norma richiamata.

  • codice di procedura penale, artt. 606 e 609, comma 3

    art. 606, comma 3 e art. 609 cod. proc. pen.

    Problemi e questioni non sollevate in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all'elemento soggettivo della ricettazione poiché non dedotta in appello.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non consente al giudice di pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., se non sussiste una prova di innocenza assolutamente incontestabile; in caso contrario il giudice deve limitarsi alla declaratoria di estinzione.
  • Se il giudice d'appello dichiara estinto un reato ma conferma condanna per altro reato, deve correttamente applicare le riduzioni previste dal rito (es. un terzo per il rito abbreviato) al trattamento sanzionatorio complessivo; omissioni su questo punto determinano annullamento parziale.
  • La recidiva, quando rilevante come circostanza speciale, incide anche sui termini di prescrizione perché aumenta i limiti di pena; pertanto la recidiva può impedire il maturare della prescrizione anche se, astrattamente, il reato potrebbe apparire prescritto.
  • In materia di ricettazione legata a supporti audiovisivi contraffatti, l'assenza di prova della legittima provenienza e l'assenza di strumenti per la duplicazione nel luogo di rinvenimento possono consentire al giudice di desumere la consapevolezza della provenienza illecita; la sola disponibilità sul mercato di masterizzatori non è di per sé prova liberatoria.
  • Questioni non sollevate in appello non sono normalmente esaminabili in Cassazione per contrastare il rischio di decisioni prive di motivazione in primo grado; è quindi fondamentale formulare in appello tutte le censure che si intendono proporre in cassazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare solo in parte la sentenza impugnata e rideterminare il trattamento sanzionatorio senza rinvio quando l'errore riguarda esclusivamente la determinazione della pena e le decisioni di merito non richiedono approfondimenti ulteriori.

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