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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mallus è stato ritenuto responsabile di furto (più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso) degli oggetti custoditi nel "museo" del negozio di tatuaggi Lion Flowers Tattoo di Pesaro, di proprietà del defunto Alberto Anconetani e reclamati dalla vedova Silvia Amadio. Le prove valorizzate sono: il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di diversi beni indicati come sottratti, la testimonianza e il video realizzato da Verri (che riprendeva le tavole nel museo in data successiva alla morte dell'Anconetani), la conferma di un acquirente statunitense sull'acquisto di tre dipinti dal Mallus, nonché le dichiarazioni di diversi testimoni e la nota ritrovata con la frase "riavrai tutto scusa". La difesa contestava la datazione e la genuinità del video (assenza di copia forense "bit a bit"), chiedeva perizia grafologica sulla nota e contestava l'applicazione dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità in assenza di accertamento estimativo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le critiche sollevate fossero essenzialmente una diversa valutazione di fatto, non sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; ha ritenuto congrua la valutazione indiziaria dei giudici di merito (ritrovamento dei beni, video e testimonianze, email dell'acquirente USA, comportamento dell'imputato e la nota) e ha escluso la necessità di un accertamento tecnico obbligatorio sul video, ritenendo non emergere alcun elemento che indicasse manipolazione. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la rilevante gravità del danno patrimoniale è stata desunta dal numero e dalla natura degli oggetti sottratti e dal valore desumibile dalla mail dell'acquirente che attestava il prezzo di tre dipinti. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile Amadio Silvia quantificate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Applicata la nozione di continuazione per le più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso

  • art. 624 c.p.

    Norma base sul reato di furto: la Corte ha ritenuto integrata la condotta di impossessamento al fine di trarne ingiusto profitto

  • art. 625 c.p. comma 1 n.2

    Riconosciuta l'aggravante prevista dall'art. 625 (n.2) per le modalità/gravità del furto, anche in ragione del valore e del numero degli oggetti sottratti

  • art. 61 c.p.

    I numeri citati sono stati richiamati come circostanze aggravanti valutate dai giudici del merito

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in valutazioni di fatto e probatorie

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato con riferimento all'ammissione come teste del Verri: la Corte ha considerato attendibile la testimonianza che attestava la genuinità e la datazione del filmato

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: argomentazioni che consistono in una diversa lettura dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • L'assenza di una copia forense "bit a bit" di un file video non determina automaticamente la inutilizzabilità del materiale: se dal file e dalle circostanze non emergono indizi di manipolazione e il contenuto è corroborato da testimonianze attendibili, il video può conservare valore probatorio.
  • Il ritrovamento a casa dell'imputato di beni riconducibili alla vittima, unito a testimonianze, a documentazione di vendita esterna e a comportamenti concludenti (es. consegna di oggetti con nota), costituisce un complesso indiziario idoneo a fondare la responsabilità penale quando i giudici lo ritengano non manifestamente illogico.
  • Dichiarazioni difensive che prospettano una versione alternativa (es. "scambio" o vendita concordata) devono essere supportate da elementi documentali o perizie specifiche; altrimenti rischiano di essere ritenute congetture insufficienti a contrastare i riscontri probatori.
  • Quanto alla gravità del danno patrimoniale/valore artistico, il giudice può desumerne l'entità anche da elementi di mercato e da documenti (es. email di acquirenti) senza che sia sempre necessaria una perizia estimativa formale, salvo che l'accertamento sia indispensabile per dirimere un concreto contrasto probatorio.
  • Se si contestano autenticità e paternità di documenti scritti (es. biglietti, dediche), la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere perizia grafologica; analogamente, contestazioni sulla integrità dei file digitali richiedono richiesta di acquisizione forense e produzione della copia "bit a bit" in fase istruttoria.

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