Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna emessa in abbreviato per reati contro il patrimonio. Il ricorrente, tramite difensore, deduce: (i) violazione dell'art. 603 c.p.p. perché la Corte non ha tenuto conto di una sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati prodotta successivamente alle conclusioni; (ii) violazione dell'art. 23‑bis d.l. 137/20 (diritti di difesa nella trattazione scritta), sostenendo che la produzione documentale non implicava inammissibilità e che è stata leso il diritto di difesa; (iii) errata applicazione dell'art. 238‑bis c.p.p. e carenza di motivazione sulla diversa valutazione rispetto agli assolti; in via subordinata, richiesta di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità (assenza di querela) richiamando il d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale secondo cui la sentenza assolutoria dei coimputati, prodotta unilateralmente dalla difesa dopo le conclusioni scritte del P.M., non poteva essere utilizzata in sede di trattazione scritta poiché avrebbe sottratto materiale al contraddittorio (richiesta di deduzioni e controdeduzioni da parte del P.M.). Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. Mannino e Sez. 2 Berisa) e le disposizioni sulle modalità della trattazione scritta per escludere l'utilizzabilità di atti documentali sopravvenuti in quelle fasi. Il motivo relativo all'art. 238‑bis resta assorbito. La richiesta di improcedibilità per mancanza di querela non ha inciso sull'esito, non potendo prevalere sull'inammissibilità del ricorso e non incidendo sul 'giudicato sostanziale'. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per contestare l'esclusione della sentenza assolutoria dei coimputati; la Corte ha ritenuto che la norma non giustifichi l'ammissione di documenti sopravvenuti in sede di replica scritta quando ciò sottrae il materiale al contraddittorio.
art. 23‑bis d.l. 137/2020 (conv. legge 176/2020)
Richiamato in relazione alla disciplina della trattazione scritta in appello: la Corte interpreta la norma nel senso che le conclusioni del P.M., comunicate per tempo, definiscono la fase nella quale la difesa può controbattere ma non introdurre documenti nuovi che impediscano il contraddittorio con l'accusa.
art. 238‑bis cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente per ottenere motivazioni sulla diversa valutazione rispetto agli assolti; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo dopo aver escluso l'utilizzabilità della sentenza prodotta tardivamente.
art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che l'acquisizione di atti senza contraddittorio rende gli stessi inutilizzabili ai fini della deliberazione; la Corte lo applica alla trattazione scritta per escludere documenti sopravvenuti e non contraddetti dall'accusa.
Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Giurisprudenza di riferimento secondo cui l'acquisizione di documenti in appello deve essere preceduta dal necessario contraddittorio; in mancanza, gli atti sono inutilizzabili. La Corte la applica al contesto della trattazione scritta.
Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022 (Berisa)
Decisione richiamata a sostegno del principio che i documenti nuovi allegati in replica scritta, sottratti al contraddittorio, sono inutilizzabili in sede di deliberazione.
d.lgs. n. 150/2022
Richiamato in relazione all'introduzione della querela come condizione di procedibilità per il reato: la difesa ha invocato la mancanza di querela (improcedibilità), ma la Corte ha ritenuto che tale eccezione non incida sull'inammissibilità del ricorso né sul giudicato sostanziale.
Massime di principio
- Nella trattazione scritta d'appello le conclusioni scritte del P.M. e la replica della difesa non possono essere usate per introdurre documenti nuovi che non siano già nel fascicolo e che, se ammessi, sottraggono la materia al contraddittorio: tali documenti sono in genere inutilizzabili in sede di deliberazione.
- Se la difesa intende produrre documenti sopravvenuti deve farlo nei termini e nelle forme previste per i "motivi nuovi" (con tempestivo deposito, in modo che l'accusa possa prenderne conoscenza e controdedurre) ovvero richiedere la trattazione orale o la rinnovazione dell'istruzione per assicurare il contraddittorio.
- Differenze fra riti (es. dibattimento vs abbreviato) possono giustificare esiti non congruenti tra giudicati: una sentenza di assoluzione emessa dopo un dibattimento non è automaticamente vincolante nei confronti di un imputato giudicato con rito abbreviato, soprattutto se la relativa prova non è acquisita al fascicolo dell'altro procedimento seguendo le regole del contraddittorio.
- L'eccezione di improcedibilità per mancanza della querela (quando prevista) è rilevante, ma non è idonea a mutare immediatamente l'esito di un ricorso dichiarato inammissibile; va sollevata e valutata nei modi processuali appropriati.
- Per evitare l'inutilizzabilità di documenti e censure procedurali, il difensore deve curare i termini e le forme di produzione (deposito tempestivo, richiesta di trattazione orale, richiesta di rinnovazione istruttoria) e valorizzare la strategia rispetto al rito applicato.
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