Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che in primo grado non era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto su beni esposti alla pubblica fede) ma soltanto la n. 2 (uso di violenza sulle cose); quindi, a suo avviso, la Corte d'Appello avrebbe operato un mutamento del fatto contestato (violazione del divieto di reformatio in peius) rilevando un'aggravante non applicata dal primo giudice. Inoltre contestava che la recidiva non fosse stata in concreto applicata, circostanza che incide sul calcolo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati gli assunti del ricorrente: il primo giudice aveva comunque descritto le modalità della sottrazione (richiamando l'allaccio abusivo, la posizione del contatore sul muro perimetrale e i cavi Enel) e dunque l'aggravante di cui al n. 7 è stata valutata in fatto; la Corte d'Appello ha motivatamente confermato la sussistenza delle aggravanti e della recidiva, rilevando elementi di biografia criminale e la specificità della condotta. Per tali ragioni non è stata ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius e non è intervenuta la prescrizione, neppure tenendo conto della sospensione del processo in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla ricostruzione dell'illecito e alla possibile concorso di norme per la determinazione della responsabilità penale; la Corte ha valutato la pluralità di norme applicabili ai fatti descritti
Norma base del furto: la condotta contestata è stata qualificata come sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo, ricollegabile alla fattispecie di furto
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
N. 2 (uso di violenza sulle cose): riconosciuta in relazione al metodo utilizzato per sottrarre energia; n. 7 (beni esposti alla pubblica fede): la Corte ha interpretato che la posizione del contatore sul muro perimetrale e l'allaccio ai cavi Enel configurano esposizione alla pubblica fede e giustificano l'aggravante, anche se la dicitura era più sintetica nel capo di imputazione
Richiamato dal ricorrente per contestare la violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che non si fosse verificata tale violazione perché l'aggravante era già descritta nei fatti e quindi non si è operato un mutamento del fatto contestato
Massime di principio
- Se un'aggravante è sufficientemente descritta nella motivazione o nel corpo dell'imputazione (anche se non ripetuta testualmente nel capo di imputazione), può essere comunque ritenuta applicabile purché il fatto contestato e le prove consentano di renderla conoscibile all'imputato
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice di aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla decisione precedente solo se l'aggravamento costituisce un mutamento sostanziale del fatto non già emerso dagli atti; quando l'aggravante è già desumibile dagli elementi di fatto, la conferma o il riconoscimento in appello non configura automaticamente reformatio in peius
- La declaratoria di prescrizione va valutata tenendo conto di tutte le circostanze che incidono sul termine prescrizionale: aggravanti formalmente e sostanzialmente riconosciute e periodi di sospensione del processo (es. risultati nei gradi precedenti) possono impedire il maturare della prescrizione
- La recidiva può influire significativamente sul termine di prescrizione ma deve risultare effettivamente e concretamente applicata o rilevata dai giudici; la semplice sua contestazione non è sufficiente a dimostrare l'intervenuta prescrizione
- In Cassazione un ricorso basato su questioni di fatto (esame della prova o valutazione degli elementi fattuali che motivano il riconoscimento di un'aggravante) può essere dichiarato inammissibile se gli assunti risultano manifestamente infondati rispetto al contenuto delle sentenze di merito
- Per contestare con successo la violazione del divieto di reformatio in peius è utile dimostrare che l'aggravamento operato in appello non era deducibile dagli atti e abbia inciso sul trattamento sanzionatorio o sul decorso della prescrizione
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