Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato indicato negli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 62, n. 6 (seconda parte), sostenendo che la bicicletta sottratta era stata restituita senza danni; (2) mancata o manifestamente illogica motivazione per non avere la Corte territoriale affrontato il profilo relativo al ridimensionamento complessivo del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura costituisse un nuovo riesame di merito poiché, come risulta dalla sentenza impugnata, l'argomentazione originaria era rivolta alla prima parte dell'art. 62, n. 6, mentre in Cassazione si invocava la seconda parte per la prima volta; tale novità rende il motivo inammissibile. Il secondo motivo è stato giudicato generico e non comprensibile quanto alla doglianza e alla statuizione cui si riferisce. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice penale, art. 624
Norma che individua il reato contestato (furto); dalla motivazione si evince che la condanna per il fatto è stata confermata in appello e non è stata efficacemente rimessa in discussione in Cassazione.
codice penale, art. 625, comma 1, nn. 2 e 7
Circostanze aggravanti invocate a carico dell'imputato; la Corte territoriale le aveva ritenute sussistenti e la Cassazione non ha accolto i motivi proposti per rimetterle in discussione.
codice penale, art. 62, n. 6
Il ricorrente ha invocato questa disposizione in Cassazione nella sua seconda parte (argomentando sulla restituzione della cosa), ma la sentenza impugnata aveva valutato la disposizione nella sua prima parte; la Corte ha ritenuto che la modifica dell'assetto critico costituisse un nuovo motivo di fatto/diritto non consentito in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni che comportino un nuovo esame del merito o una diversa impostazione del motivo già dedotto in sede di merito; tali novità rendono il ricorso inammissibile.
- Una censura generica o non adeguatamente specificata circa la motivazione della sentenza impugnata può essere dichiarata inammissibile per manifesta genericità: i motivi devono indicare con chiarezza la doglianza e la statuizione contestata.
- Se si intende invocare un particolare comma o parte di una norma (es. art. 62 n. 6, prima o seconda parte), è necessario che tale argomentazione sia coerente con quanto già assunto in grado precedente o sia stata tempestivamente proposta; altrimenti la Corte di legittimità potrà rigettarla per novità.
- La restituzione della cosa sottratta e l'assenza di danni possono costituire elementi utili per ottenere una valutazione favorevole (es. attenuanti o esclusione di talune aggravanti), ma tali circostanze devono essere dedotte e provate nei precedenti gradi di giudizio e puntualmente articolate in Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso, il rischio di condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; conviene pertanto valutare attentamente la fondatezza e la novità dei motivi prima di proporre ricorso.
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