Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna censurandone, tra l'altro: omissione della notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio dichiarato di Jashn Tirgan Parvis; vizi di motivazione nell'identificazione di Parvis e di Ioannilli come responsabili dei reati descritti nei capi di imputazione (c) ed (e), con travisamento delle dichiarazioni dei testi Mariani e Miolli e inaffidabilità dei riconoscimenti; carenza e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato al capo c); carenza e illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo e); violazioni di norme costituzionali e penali (art. 25 Cost., art. 81 cod. pen., art. 625 cod. pen., art. 18 TULPS) relative alla determinazione della pena e alla mancata riduzione della parte pecuniaria in relazione alla prescrizione intervenuta su altro capo.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione (termine estintivo spirato il 09/03/2022). Ha dichiarato che, essendo intervenuta la causa estintiva, non è necessario esaminare i vizi di merito e di motivazione denunciati e che non ricorrevano le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Consente alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare, anche d'ufficio, le cause di estinzione del reato verificatesi dopo la sentenza impugnata; permette l'annullamento senza rinvio quando i reati sono estinti per prescrizione; disciplina anche la possibilità (limitata) di pronunciare assoluzione di merito (comma 2) se sussistono condizioni chiare di non punibilità
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Riguarda la circostanza aggravante in contestazione (violenza privata con aggravante n.2); la Corte ha ritenuto superfluo valutare la fondatezza della qualificazione aggravante in presenza dell'estinzione per prescrizione
art. 18, Legge 773/1931 (TULPS)
Citato nei motivi relativi alla contravvenzione per cui si chiedeva, in primo grado, la declaratoria di estinzione/parziale prescrizione; la Cassazione non è entrata nel merito della valutazione di tale contravvenzione a seguito della declaratoria di prescrizione complessiva
art. 25 Cost.
Richiamato in tema di determinazione della pena e garanzie costituzionali; comunque la questione sostanziale è stata resa irrilevante dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione
Richiamato fra le norme invocate in relazione alla determinazione della pena; la Corte non ha pronunciato sul merito della determinazione della pena a causa dell'estinzione per prescrizione
Massime di principio
- Se, durante il procedimento di legittimità, risulta intervenuta una causa estintiva (es. prescrizione) successiva alla sentenza impugnata, la Corte di cassazione può e deve rilevarla e dichiararla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- L'intervenuta estinzione del reato rende ininfluente l'esame di nullità o vizi di motivazione: tali questioni di merito non impediscono l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
- L'annullamento senza rinvio viene disposto quando la causa estintiva è accertata e non sussistono i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.; l'assoluzione di merito è una misura eccezionale e richiede condizioni ben definite.
- Difetti processuali formali (es. notifica) possono restare irrilevanti se nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione che estingue il reato.
- La Procura o il Pubblico Ministero può chiedere soluzione diversa (annullamento con rinvio per alcuni imputati), ma la Corte deciderà in base alla verifica della causa estintiva: la richiesta del PM non vincola la Corte se la prescrizione è accertata.
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