Cassazione Civile, Ordinanza n. 21053/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 5 marzo 2010 avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà della partecipazione in una società a responsabilità limitata, stipulato da una parte, assistita da un procuratore speciale, nei confronti del suo precedente procuratore speciale. L'originaria attrice aveva chiesto l'annullamento del contratto e, in subordine, la risoluzione, oltre al rendimento del conto per affitti non incassati relativi ad alcuni immobili gestiti dal convenuto. Il tribunale aveva respinto le domande, salvo una domanda di rendiconto e una domanda riconvenzionale del convenuto; la corte d'appello aveva poi rigettato il gravame della successore processuale, ritenendo, in sintesi, che il pagamento del prezzo della cessione fosse stato effettuato e che gli assegni circolari consegnati o accreditati fossero idonei a estinguere l'obbligazione, nonché che la questione della cessione e del prezzo fosse estranea al rapporto gestorio oggetto del rendiconto. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1277 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la mera consegna di assegni circolari non estingue il debito e che non vi era stato effettivo incasso della prima tranche; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e vizi motivazionali, per avere la corte d'appello ritenuto estranea al rapporto gestorio l'esecuzione della cessione e il pagamento del prezzo; 3) motivazione apparente sulla domanda di rendiconto, ritenuta infondata perché collegata alla restituzione del prezzo e quindi estranea al mandato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo per motivazione apparente, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo conforme a giurisprudenza consolidata il principio secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, la consegna dell'assegno circolare può produrre effetti liberatori quando il creditore acquista la concreta disponibilità giuridica della somma, con il rischio di inconvertibilità a carico del debitore; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ravvisando una motivazione solo apparente nella sentenza d'appello quanto alla qualificazione dell'operazione di cessione e al perimetro della domanda di rendiconto. La sentenza della Corte d'appello di Milano è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma è stata letta in senso evolutivo: nelle obbligazioni pecuniarie non riguarda solo la moneta contante, ma consente mezzi alternativi di pagamento idonei a mettere il creditore nella concreta disponibilità della somma.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in relazione alla denuncia di motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo in casi estremi: mancanza assoluta, contrasto irriducibile, perplessità/incomprensibilità o motivazione solo apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per la falsa applicazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per i vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione di norme processuali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve riportare e localizzare specificamente atti e documenti su cui si fonda la censura; la carenza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove e alla non contestazione dei fatti.
Richiamato nella censura sulla non contestazione e sul contenuto delle difese della controparte.
Evocato nel richiamo alla correttezza e buona fede nel rifiuto di un mezzo di pagamento alternativo.
Richiamato in relazione al luogo dell'adempimento, ma ritenuto non ostativo alla soluzione adottata in tema di assegno circolare.
Indicata come base della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni pecuniarie il pagamento mediante assegno circolare può avere effetto solutorio e liberatorio senza necessità di incasso materiale del titolo, purché il creditore acquisti la concreta disponibilità giuridica della somma; il rischio di inconvertibilità resta a carico del debitore.
- Il principio di cui all'art. 1277 c.c. va letto in modo evolutivo, in coerenza con la realtà dei mezzi di pagamento diversi dal contante, valorizzando l'effetto di disponibilità della somma più che la materiale consegna di moneta avente corso legale.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza enuncia conclusioni senza rendere intelligibile l'iter logico seguito o quando afferma l'estraneità di un fatto al thema decidendum senza spiegare il nesso tra premesse e conclusione.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso fondato su atti e documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e localizzazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La domanda di rendiconto impone di verificare il perimetro effettivo del mandato o del rapporto gestorio e di accertare, in modo coerente, quali operazioni siano state compiute nell'interesse del mandante e quali siano invece estranee all'incarico.
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