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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12487/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente acceso nel 1978. Il correntista ha chiesto la rideterminazione del saldo, deducendo la nullità o l’illegittimità di varie pattuizioni e addebiti: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali non validamente pattuiti e valute non correttamente computate. Ha inoltre chiesto che la banca producesse tutti gli estratti conto dall’apertura alla chiusura del rapporto. La banca ha contestato la domanda e ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo debitore, chiedendo anche di estendere la domanda al fideiussore. Nei gradi di merito il Tribunale, con CTU, ha ritenuto un saldo finale a credito del correntista applicando il criterio del c.d. saldo zero, in ragione della mancata disponibilità di tutta la documentazione; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione la banca ha dedotto due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., entrambi fondati sull’art. 2697 c.c.: con il primo ha sostenuto che, nel giudizio di accertamento negativo/rideterminazione del saldo, l’onere di produrre gli estratti conto integrali gravasse sul correntista e non sulla banca; con il secondo ha censurato l’uso del criterio del saldo zero, ritenendolo un indebito ribaltamento dell’onere della prova, specie perché il primo estratto disponibile evidenziava già un saldo a debito del cliente.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di ricostruzione del rapporto dare/avere nei conti correnti bancari, distinguendo i casi in cui agisce solo una parte da quelli in cui vi siano domande contrapposte. Ha ribadito che, nelle controversie con domande incrociate e mancata produzione integrale degli estratti conto, il criterio del c.d. saldo zero può operare come strumento di riparto dell’onere probatorio e di ricostruzione del rapporto, ma va applicato secondo la concreta posizione processuale delle parti. In particolare, quando la banca propone domanda riconvenzionale di pagamento del saldo negativo e il correntista chiede la rideterminazione del saldo depurandolo dagli addebiti illegittimi, la banca non può trarre vantaggio dalla propria mancata prova degli estratti iniziali; se non vi sono elementi che consentano di ricostruire il periodo non documentato, il saldo iniziale del primo estratto disponibile può essere azzerato ai fini della ricostruzione del rapporto in funzione delle domande incrociate. Di conseguenza la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato la banca alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari della controricorrente, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    è la norma cardine sul riparto dell’onere della prova; nelle controversie bancarie con domande contrapposte ciascuna parte deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, senza potersi avvantaggiare della mancata prova della controparte.

  • art. 115 c.p.c.

    viene richiamato per il principio di non contestazione: il saldo risultante dal primo estratto disponibile può valere come dato non bisognoso di prova se riconosciuto dalla controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    consente di valorizzare condotta processuale delle parti e altri elementi come argomenti di prova nella ricostruzione del rapporto bancario.

  • artt. 2709 e 2710 c.c.

    le scritture contabili e le risultanze contabili possono essere utilizzate come supporto probatorio per ricostruire le movimentazioni del conto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla ricostruzione del saldo di conto corrente, il riparto dell’onere della prova varia a seconda che agisca una sola parte oppure che siano proposte domande contrapposte da banca e correntista.
  • Se il rapporto non è documentato integralmente, il saldo del primo estratto disponibile non può essere automaticamente considerato nullo in ogni caso: il criterio del saldo zero è uno strumento tecnico di ricostruzione applicabile solo nei limiti in cui la concreta distribuzione degli oneri probatori lo consenta.
  • Quando la banca agisce per il pagamento del saldo e il correntista contesta il credito chiedendo la rideterminazione del rapporto, la mancata produzione degli estratti iniziali non può andare a vantaggio della banca, che resta onerata della prova del proprio credito.
  • La mancata produzione integrale degli estratti conto non impedisce sempre la ricostruzione giudiziale del rapporto: il giudice può utilizzare anche altri documenti bancari, le scritture contabili, la consulenza tecnica d’ufficio e gli argomenti di prova desumibili dalla condotta processuale.
  • In presenza di domande incrociate, ciascuna parte è tenuta a provare i fatti costitutivi della propria pretesa e non può pretendere che l’incompletezza probatoria altrui conduca automaticamente all’accoglimento della propria domanda.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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