Cassazione Civile, Ordinanza n. 10030/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato prescritta l'azione dei correntisti e aveva respinto le loro domande di ripetizione dell'indebito. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla banca le spese del giudizio di Cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I correntisti avevano convenuto la banca per ottenere la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della clausola relativa alle commissioni applicate nei periodi di sconfinamento e della determinazione degli interessi in assenza di pattuizione scritta del tasso, con conseguente ricalcolo del saldo e ripetizione dell'indebito. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto integrale della domanda sulla base della prescrizione dell'azione di ripetizione: la Corte territoriale ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse stata validamente sollevata in comparsa di risposta e riferita a tutte le pretese, ivi comprese quelle collegate all'apertura di credito, e che il primo atto interruttivo utile fosse troppo tardo rispetto alla chiusura del rapporto. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato su una eccezione di prescrizione non formulata specificamente per l'apertura di credito; 2) violazione degli artt. 166, 167 e 183 c.p.c. e dell'art. 2938 c.c. per avere ritenuto precisata tardivamente l'eccezione; 3) violazione del giudicato interno ex artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c. e art. 2909 c.c. per avere negato efficacia interruttiva alla citazione del 4 luglio 2006 nonostante una statuizione di primo grado non impugnata; 4) violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. per aver escluso l'efficacia interruttiva di quella citazione; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la ripetizione d'indebito era stata esercitata già con la citazione del 4 luglio 2006; 6) motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi: ha affermato che, nel conto corrente con apertura di credito, l'eccezione di prescrizione della banca può essere formulata in modo unitario perché tutte le operazioni confluiscono contabilmente sul conto e l'eccezione non deve individuare le singole rimesse; ha escluso il giudicato interno sulla valenza interruttiva della precedente citazione; ha ritenuto riservata al giudice di merito l'interpretazione della precedente domanda quanto alla sua idoneità interruttiva; ha rilevato che il fatto dedotto come omesso era stato invece esaminato; e ha negato la sussistenza di una motivazione meramente apparente.
Norme richiamate
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l'eccezione di prescrizione era stata ritualmente proposta e poteva essere letta in modo unitario
richiamato dai ricorrenti per sostenere la preclusione di nuove eccezioni, ma il motivo è stato respinto
richiamato dai ricorrenti in tema di eccezioni in senso stretto e preclusioni, ma non accolto
la seconda memoria istruttoria non era necessaria per estendere l'eccezione all'apertura di credito, perché l'eccezione iniziale era già riferibile all'intero rapporto
richiamato per sostenere l'inammissibilità del rilievo officioso della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse già stata proposta
la Corte esclude la formazione del giudicato interno sulla questione dell'efficacia interruttiva della precedente citazione
art. 329, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il giudicato interno sulle parti non appellate, ma ritenuto insussistente nel caso concreto
richiamato ai fini dell'ampiezza del devolutum in appello, ma la censura è stata rigettata
richiamato per il giudicato sostanziale, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla statuizione invocata
richiamato insieme all'art. 2943 c.c. per sostenere l'interruzione della prescrizione tramite citazione
richiamato per l'efficacia interruttiva della domanda giudiziale, ma la Corte rimette la valutazione all'interpretazione del giudice di merito e conferma il rigetto
parametro invocato per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento
parametro invocato per la violazione di norme sostanziali sulla prescrizione e sull'interruzione
parametro invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto era stato esaminato
richiamato per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e comprensibile
richiamato come fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito
richiamato dai ricorrenti per contestare la capitalizzazione degli interessi
richiamato dai ricorrenti per la nullità delle clausole contrattuali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale e per le memorie depositate
applicato dalla Corte d'appello per ritenere prescritta l'azione di ripetizione
la Corte lo richiama per qualificare l'azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione proposta dal correntista contro la banca, l'eccezione di prescrizione può essere validamente formulata in modo generale mediante la sola deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte.
- Quando un'apertura di credito è operativa nell'ambito di un conto corrente, le movimentazioni riconducibili sia al conto sia all'utilizzo del fido sono contabilmente unificate; pertanto, ai fini dell'eccezione di prescrizione, non è necessario distinguere formalmente due diverse eccezioni riferite separatamente a conto corrente e apertura di credito.
- Nel conto corrente assistito da apertura di credito, la verifica della prescrizione dell'azione di ripetizione richiede di distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie; tuttavia, la chiusura definitiva del rapporto segna comunque il dies a quo della prescrizione per le somme che confluiscono nel saldo finale.
- L'esistenza e l'efficacia interruttiva di una precedente domanda giudiziale dipendono dall'interpretazione della domanda stessa, attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifici errori di diritto.
- Ai fini del giudicato interno, la devoluzione in appello investe la statuizione come minima unità logico-giuridica composta da fatto, norma ed effetto; la censura di uno solo di tali elementi può riaprire l'intera questione, ma non vi è giudicato parziale quando l'appello investe la statuizione nel suo nucleo decisorio.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi confinato al minimo costituzionale: non basta una motivazione sintetica o non condivisibile, occorrendo una reale anomalia motivazionale come assenza assoluta, apparenza, irriducibile contraddizione o incomprensibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09906/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09907/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09908/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09909/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09910/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09912/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →