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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10030/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato prescritta l'azione dei correntisti e aveva respinto le loro domande di ripetizione dell'indebito. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla banca le spese del giudizio di Cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I correntisti avevano convenuto la banca per ottenere la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della clausola relativa alle commissioni applicate nei periodi di sconfinamento e della determinazione degli interessi in assenza di pattuizione scritta del tasso, con conseguente ricalcolo del saldo e ripetizione dell'indebito. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto integrale della domanda sulla base della prescrizione dell'azione di ripetizione: la Corte territoriale ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse stata validamente sollevata in comparsa di risposta e riferita a tutte le pretese, ivi comprese quelle collegate all'apertura di credito, e che il primo atto interruttivo utile fosse troppo tardo rispetto alla chiusura del rapporto. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato su una eccezione di prescrizione non formulata specificamente per l'apertura di credito; 2) violazione degli artt. 166, 167 e 183 c.p.c. e dell'art. 2938 c.c. per avere ritenuto precisata tardivamente l'eccezione; 3) violazione del giudicato interno ex artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c. e art. 2909 c.c. per avere negato efficacia interruttiva alla citazione del 4 luglio 2006 nonostante una statuizione di primo grado non impugnata; 4) violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. per aver escluso l'efficacia interruttiva di quella citazione; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la ripetizione d'indebito era stata esercitata già con la citazione del 4 luglio 2006; 6) motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi: ha affermato che, nel conto corrente con apertura di credito, l'eccezione di prescrizione della banca può essere formulata in modo unitario perché tutte le operazioni confluiscono contabilmente sul conto e l'eccezione non deve individuare le singole rimesse; ha escluso il giudicato interno sulla valenza interruttiva della precedente citazione; ha ritenuto riservata al giudice di merito l'interpretazione della precedente domanda quanto alla sua idoneità interruttiva; ha rilevato che il fatto dedotto come omesso era stato invece esaminato; e ha negato la sussistenza di una motivazione meramente apparente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l'eccezione di prescrizione era stata ritualmente proposta e poteva essere letta in modo unitario

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la preclusione di nuove eccezioni, ma il motivo è stato respinto

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di eccezioni in senso stretto e preclusioni, ma non accolto

  • art. 183 c.p.c.

    la seconda memoria istruttoria non era necessaria per estendere l'eccezione all'apertura di credito, perché l'eccezione iniziale era già riferibile all'intero rapporto

  • art. 2938 c.c.

    richiamato per sostenere l'inammissibilità del rilievo officioso della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse già stata proposta

  • art. 324 c.p.c.

    la Corte esclude la formazione del giudicato interno sulla questione dell'efficacia interruttiva della precedente citazione

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il giudicato interno sulle parti non appellate, ma ritenuto insussistente nel caso concreto

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato ai fini dell'ampiezza del devolutum in appello, ma la censura è stata rigettata

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla statuizione invocata

  • art. 1219 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2943 c.c. per sostenere l'interruzione della prescrizione tramite citazione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'efficacia interruttiva della domanda giudiziale, ma la Corte rimette la valutazione all'interpretazione del giudice di merito e conferma il rigetto

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    parametro invocato per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro invocato per la violazione di norme sostanziali sulla prescrizione e sull'interruzione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    parametro invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto era stato esaminato

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e comprensibile

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la capitalizzazione degli interessi

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la nullità delle clausole contrattuali

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per le memorie depositate

  • art. 2946 c.c.

    applicato dalla Corte d'appello per ritenere prescritta l'azione di ripetizione

  • art. 2033 c.c.

    la Corte lo richiama per qualificare l'azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione proposta dal correntista contro la banca, l'eccezione di prescrizione può essere validamente formulata in modo generale mediante la sola deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte.
  • Quando un'apertura di credito è operativa nell'ambito di un conto corrente, le movimentazioni riconducibili sia al conto sia all'utilizzo del fido sono contabilmente unificate; pertanto, ai fini dell'eccezione di prescrizione, non è necessario distinguere formalmente due diverse eccezioni riferite separatamente a conto corrente e apertura di credito.
  • Nel conto corrente assistito da apertura di credito, la verifica della prescrizione dell'azione di ripetizione richiede di distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie; tuttavia, la chiusura definitiva del rapporto segna comunque il dies a quo della prescrizione per le somme che confluiscono nel saldo finale.
  • L'esistenza e l'efficacia interruttiva di una precedente domanda giudiziale dipendono dall'interpretazione della domanda stessa, attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifici errori di diritto.
  • Ai fini del giudicato interno, la devoluzione in appello investe la statuizione come minima unità logico-giuridica composta da fatto, norma ed effetto; la censura di uno solo di tali elementi può riaprire l'intera questione, ma non vi è giudicato parziale quando l'appello investe la statuizione nel suo nucleo decisorio.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi confinato al minimo costituzionale: non basta una motivazione sintetica o non condivisibile, occorrendo una reale anomalia motivazionale come assenza assoluta, apparenza, irriducibile contraddizione o incomprensibilità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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