Cassazione Civile, Ordinanza n. 03569/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e quindi confermato l'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006. L'accertamento traeva origine da un primo atto impositivo rivolto a due società a ristretta base sociale, nelle quali la contribuente partecipava: l'Ufficio aveva contestato utili extracontabili alle società e, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, aveva imputato alla socia un maggior reddito imponibile. Con l'unico motivo di ricorso, la contribuente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse inammissibile per difetto di specificità e, comunque, che non fosse attinente al decisum della sentenza di primo grado. Secondo la ricorrente, la CTP aveva annullato l'avviso perché mancava prova della reale percezione degli utili e l'Ufficio non aveva corroborato la presunzione con ulteriori elementi; di conseguenza, l'atto di appello, a suo dire, si sarebbe limitato a riproporre genericamente l'operato dell'Ufficio senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la sentenza impugnata. Ha affermato che l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato in senso non formalistico: è sufficiente che dall'atto di appello emerga in modo chiaro e univoco, anche per implicito e considerando l'atto nel suo complesso, la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni della doglianza. Nel caso concreto, l'appello dell'Agenzia richiamava la giurisprudenza sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base sociale e chiedeva la conferma dell'operato dell'Ufficio; pertanto, coglieva la ratio decidendi della sentenza di primo grado e non era inammissibile. La Corte ha anche escluso che l'appello fosse estraneo al decisum, poiché la questione controversa era proprio la sussistenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma sull'appello nel processo tributario non richiede formalismi rigorosi: i motivi specifici dell'impugnazione possono risultare anche implicitamente dall'atto, purché la volontà di contestare la decisione e le ragioni della doglianza siano chiare e univoche.
art. 14 preleggi
L'art. 53 del processo tributario va letto restrittivamente solo nel senso di evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche di una disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata evocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è ammissibile quando, letta nel suo complesso, l'impugnazione esprima in modo chiaro e univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado, anche se i motivi non sono formulati in modo rigorosamente tecnico o analitico.
- L'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone l'enunciazione di motivi nuovi rispetto a quelli già dedotti in primo grado: è sufficiente la riproposizione delle ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto impositivo, se idonea a contrastare la decisione appellata.
- L'ammissibilità dell'appello va valutata con riferimento alla concreta ratio decidendi della sentenza di primo grado: se l'atto di gravame contesta proprio il nucleo della decisione, non può essere dichiarato inammissibile per asserito difetto di specificità.
- In tema di accertamenti fondati sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di società a ristretta base sociale, il tema devoluto al giudice di appello è la stessa sussistenza di tale presunzione e la sua idoneità a sorreggere la pretesa tributaria.
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