Cassazione Civile, Ordinanza n. 13590/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una società editoriale e una giornalista che chiedeva di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica di "collaboratrice fissa", dal 1 ottobre 1997 al 10 luglio 2004, di dichiarare legittime le proprie dimissioni per giusta causa e di condannare la società al pagamento di somme a titolo retributivo. Dopo un primo rigetto in appello e un successivo accoglimento del ricorso della lavoratrice in Cassazione, la causa è tornata davanti alla Corte d'appello di Napoli, che ha riconosciuto la subordinazione e la qualifica rivendicata, condannando la società al pagamento di € 40.049,23 oltre accessori. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 394, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe considerato la sua censura sulla quantificazione della retribuzione e avrebbe erroneamente ritenuto non specificamente riproposte le difese già svolte in primo grado; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2 del CCNL Giornalisti e degli artt. 1362, 1363 e, in subordine, 1371 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse interpretato in modo scorretto la disciplina collettiva sulla retribuzione del collaboratore fisso e avesse ritenuto generiche le contestazioni sui conteggi, nonostante il numero mensile delle collaborazioni fosse, a suo dire, inferiore a quello considerato dalla lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse violato l'art. 394, comma 2, c.p.c., perché nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale già assunta e non è necessaria la riproduzione testuale di tutte le difese, essendo sufficiente il richiamo agli atti del giudizio originario; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato le difese della società e le aveva ritenute generiche e non idonee a scalfire la liquidazione equitativa del Tribunale. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha osservato che la doglianza non riguardava un vero "fatto storico" omesso, ma sostanzialmente contestava la valutazione di merito e l'interpretazione delle difese della parte, censura non riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre il motivo è stato reputato generico per difetto di adeguata confutazione della motivazione impugnata, con conseguente assorbimento della censura sull'art. 2 CCNL Giornalisti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 394, secondo comma c.p.c.
Nel giudizio di rinvio le parti mantengono la posizione processuale già assunta; non è necessaria la riproduzione integrale e testuale di tutte le difese pregresse, potendo esse essere richiamate e presumendosi mantenute ferme in difetto di elementi contrari.
art. 2 CCNL Giornalisti
Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni...
La censura della società sulla corretta applicazione della clausola collettiva è stata ritenuta assorbita dall'inammissibilità del primo motivo; la Corte non ha accolto la tesi della ricorrente sulla genericità dei conteggi della lavoratrice.
Invocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico del contratto collettivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito.
Invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 1362 c.c. per sostenere un'interpretazione sistematica della clausola contrattuale; la doglianza è stata ritenuta generica e non decisiva.
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente quale criterio residuale di interpretazione; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo; non può essere usato per censurare la valutazione di merito o la interpretazione delle difese e della documentazione.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nell'esporre le ragioni della censura e nel confutare puntualmente la motivazione impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio le parti conservano la medesima posizione processuale avuta nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata; non è necessaria la riproduzione integrale di tutte le difese, purché l'atto di riassunzione consenta di individuarle per relationem.
- La censura di violazione dell'art. 394 c.p.c. non può fondarsi sulla mera contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di rinvio sulla sufficienza o genericità delle difese della parte, trattandosi di valutazione di merito sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere trasformato in un mezzo per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle argomentazioni difensive.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di una confutazione analitica delle ragioni della decisione rende il motivo generico e quindi inammissibile.
- Quando la censura su una clausola del contratto collettivo è assorbita da una preliminare inammissibilità del motivo principale, la Corte non procede all'esame nel merito dell'interpretazione della clausola stessa.
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