Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01252/2025 del 18/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura e installazione di un aerogeneratore eolico completo di torre, scala interna e sistema di controllo a distanza. Dopo il crollo della navicella e delle parti superiori dell'impianto, la società acquirente/committente conveniva in giudizio la società fornitrice/costruttrice e la società subentrata nel ramo d'azienda chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In primo grado il rapporto era stato qualificato come compravendita e la domanda era stata rigettata per prescrizione della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.; in appello la domanda veniva riqualificata come appalto, ma la Corte territoriale riteneva comunque applicabile l'art. 1669 c.c. per gravi difetti di immobile destinato a lunga durata, con conseguente tardività dell'azione. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., sostenendo che la clausola contrattuale che limitava a 24 mesi la garanzia fosse vessatoria e che il vizio accertato dovesse rientrare nella sua sfera applicativa; 2) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., sostenendo che il difetto riguardasse solo un vizio di montaggio/assemblaggio di una componente mobile e non un grave difetto dell'opera, con conseguente applicabilità della garanzia biennale e non della disciplina speciale dell'art. 1669 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché tendeva a una rivalutazione del fatto e, comunque, la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'applicabilità della clausola limitativa della garanzia convenzionale, poiché il vizio accertato non era un difetto di origine o di fabbricazione ma un errore umano in fase di assemblaggio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che l'impianto eolico, considerato unitariamente, è assimilabile a una costruzione/immobile destinato a lunga durata e che il distacco della navicella per errato serraggio delle viti integra un grave difetto rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c.; pertanto, l'azione era soggetta al relativo regime di decadenza/prescrizione ed era stata proposta tardivamente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, oltre alle statuizioni ex art. 96 c.p.c. richiamate in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    La clausola limitativa della garanzia convenzionale può essere scrutinata solo se il vizio dedotto rientra nel suo ambito applicativo; se il difetto accertato è diverso, la questione della vessatorietà diventa irrilevante ai fini della decisione.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come disciplina della garanzia per vizi nella vendita; la Corte di cassazione non lo pone a fondamento della decisione, perché il rapporto viene ricondotto all'appalto e alla disciplina dell'art. 1669 c.c.

  • art. 1667 c.c.

    I vizi e le difformità dell'opera appaltata possono concorrere con la tutela dell'art. 1669 c.c.; il regime ordinario resta rilevante quando non vi siano i presupposti della disciplina speciale o per i profili non coperti da essa.

  • art. 1668 c.c.

    Nel sistema dell'appalto, i rimedi di eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo e risoluzione possono accompagnarsi alla disciplina dell'art. 1667 c.c., secondo il richiamo operato dalla giurisprudenza.

  • art. 1669 c.c.

    La norma si applica anche agli impianti eolici stabilmente infissi al suolo quando i difetti incidono in modo grave sulla funzionalità dell'opera e la rendono assimilabile a una costruzione destinata a lunga durata; il grave difetto può consistere anche nel distacco di una componente essenziale e nella conseguente impossibilità di funzionamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Rileva per la definizione anticipata del giudizio e per l'opposizione alla proposta del relatore; una volta definito il giudizio in conformità alla proposta, si applicano le conseguenze processuali previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della condanna per responsabilità aggravata, applicandola in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta dopo l'opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 812 c.c.

    Richiamato per qualificare gli impianti eolici, con le relative torri e fondazioni, come beni immobilizzati al suolo e dunque assimilabili a costruzioni.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e installazione di un impianto complesso, la qualificazione del rapporto dipende dal contenuto sostanziale delle prestazioni: se l'obbligazione principale è una complessa attività di progettazione, assemblaggio, installazione e collaudo, il rapporto va sussunto nell'appalto e non nella vendita.
  • La clausola contrattuale che limita temporalmente la garanzia convenzionale non può essere valutata in astratto: occorre verificare se il vizio denunciato rientri effettivamente nel suo ambito oggettivo; in difetto, la questione della sua eventuale vessatorietà non è decisiva.
  • Nell'appalto, i "gravi difetti" di cui all'art. 1669 c.c. non richiedono necessariamente il crollo totale dell'opera: è sufficiente un difetto costruttivo grave che incida in modo apprezzabile e duraturo sulla funzionalità e sul godimento della costruzione.
  • Per gli impianti eolici stabilmente infissi al suolo, le torri con le relative fondazioni e le componenti essenziali dell'aerogeneratore possono essere considerate, ai fini della tutela da gravi difetti, opere assimilabili a costruzioni o immobili destinati a lunga durata.
  • La qualificazione di un difetto come grave difetto ex art. 1669 c.c. o come vizio ordinario ex art. 1667 c.c. è questione rimessa al giudice di merito, che deve valutare concretamente l'incidenza del vizio sulla funzionalità complessiva dell'opera.
  • La concorrenza tra la disciplina dei vizi ordinari dell'appalto e quella dei gravi difetti non è ontologicamente incompatibile: i gravi difetti sono anche vizi dell'opera, ma con tutela rafforzata e speciale quando ricorrono i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.