Cassazione Civile, Ordinanza n. 01252/2025 del 18/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura e installazione di un aerogeneratore eolico completo di torre, scala interna e sistema di controllo a distanza. Dopo il crollo della navicella e delle parti superiori dell'impianto, la società acquirente/committente conveniva in giudizio la società fornitrice/costruttrice e la società subentrata nel ramo d'azienda chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In primo grado il rapporto era stato qualificato come compravendita e la domanda era stata rigettata per prescrizione della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.; in appello la domanda veniva riqualificata come appalto, ma la Corte territoriale riteneva comunque applicabile l'art. 1669 c.c. per gravi difetti di immobile destinato a lunga durata, con conseguente tardività dell'azione. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., sostenendo che la clausola contrattuale che limitava a 24 mesi la garanzia fosse vessatoria e che il vizio accertato dovesse rientrare nella sua sfera applicativa; 2) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., sostenendo che il difetto riguardasse solo un vizio di montaggio/assemblaggio di una componente mobile e non un grave difetto dell'opera, con conseguente applicabilità della garanzia biennale e non della disciplina speciale dell'art. 1669 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché tendeva a una rivalutazione del fatto e, comunque, la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'applicabilità della clausola limitativa della garanzia convenzionale, poiché il vizio accertato non era un difetto di origine o di fabbricazione ma un errore umano in fase di assemblaggio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che l'impianto eolico, considerato unitariamente, è assimilabile a una costruzione/immobile destinato a lunga durata e che il distacco della navicella per errato serraggio delle viti integra un grave difetto rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c.; pertanto, l'azione era soggetta al relativo regime di decadenza/prescrizione ed era stata proposta tardivamente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, oltre alle statuizioni ex art. 96 c.p.c. richiamate in motivazione.
Norme richiamate
La clausola limitativa della garanzia convenzionale può essere scrutinata solo se il vizio dedotto rientra nel suo ambito applicativo; se il difetto accertato è diverso, la questione della vessatorietà diventa irrilevante ai fini della decisione.
Richiamato nel giudizio di merito come disciplina della garanzia per vizi nella vendita; la Corte di cassazione non lo pone a fondamento della decisione, perché il rapporto viene ricondotto all'appalto e alla disciplina dell'art. 1669 c.c.
I vizi e le difformità dell'opera appaltata possono concorrere con la tutela dell'art. 1669 c.c.; il regime ordinario resta rilevante quando non vi siano i presupposti della disciplina speciale o per i profili non coperti da essa.
Nel sistema dell'appalto, i rimedi di eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo e risoluzione possono accompagnarsi alla disciplina dell'art. 1667 c.c., secondo il richiamo operato dalla giurisprudenza.
La norma si applica anche agli impianti eolici stabilmente infissi al suolo quando i difetti incidono in modo grave sulla funzionalità dell'opera e la rendono assimilabile a una costruzione destinata a lunga durata; il grave difetto può consistere anche nel distacco di una componente essenziale e nella conseguente impossibilità di funzionamento.
Rileva per la definizione anticipata del giudizio e per l'opposizione alla proposta del relatore; una volta definito il giudizio in conformità alla proposta, si applicano le conseguenze processuali previste dalla norma.
Norma richiamata per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale.
La Corte richiama la disciplina della condanna per responsabilità aggravata, applicandola in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta dopo l'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per qualificare gli impianti eolici, con le relative torri e fondazioni, come beni immobilizzati al suolo e dunque assimilabili a costruzioni.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e installazione di un impianto complesso, la qualificazione del rapporto dipende dal contenuto sostanziale delle prestazioni: se l'obbligazione principale è una complessa attività di progettazione, assemblaggio, installazione e collaudo, il rapporto va sussunto nell'appalto e non nella vendita.
- La clausola contrattuale che limita temporalmente la garanzia convenzionale non può essere valutata in astratto: occorre verificare se il vizio denunciato rientri effettivamente nel suo ambito oggettivo; in difetto, la questione della sua eventuale vessatorietà non è decisiva.
- Nell'appalto, i "gravi difetti" di cui all'art. 1669 c.c. non richiedono necessariamente il crollo totale dell'opera: è sufficiente un difetto costruttivo grave che incida in modo apprezzabile e duraturo sulla funzionalità e sul godimento della costruzione.
- Per gli impianti eolici stabilmente infissi al suolo, le torri con le relative fondazioni e le componenti essenziali dell'aerogeneratore possono essere considerate, ai fini della tutela da gravi difetti, opere assimilabili a costruzioni o immobili destinati a lunga durata.
- La qualificazione di un difetto come grave difetto ex art. 1669 c.c. o come vizio ordinario ex art. 1667 c.c. è questione rimessa al giudice di merito, che deve valutare concretamente l'incidenza del vizio sulla funzionalità complessiva dell'opera.
- La concorrenza tra la disciplina dei vizi ordinari dell'appalto e quella dei gravi difetti non è ontologicamente incompatibile: i gravi difetti sono anche vizi dell'opera, ma con tutela rafforzata e speciale quando ricorrono i relativi presupposti.
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