Cassazione Civile, Ordinanza n. 05363/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente e finanziamento intercorsi tra una società cliente e una banca. La società ha contestato l'addebito di varie poste, sostenendo, tra l'altro, che non vi fosse una valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali e che fossero stati applicati interessi usurari. In appello la società aveva ottenuto solo un accoglimento parziale delle proprie censure. Con il ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: i primi tre contro l'affermazione della determinatezza del tasso degli interessi ultralegali, deducendo violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 117 t.u.b., omesso o erroneo esame di fatti decisivi e violazione dei canoni ermeneutici contrattuali; gli ultimi tre contro il giudizio di insussistenza dell'usura, sostenendo l'esistenza di usura sopravvenuta, l'erronea interpretazione dei contratti in ordine a tasso e commissione di massimo scoperto e la mancanza di valida pattuizione della c.m.s., con richiamo agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, perché il tasso degli interessi risultava pattuito in modo diretto e determinato in un documento allegato e sottoscritto dalle parti, sicché non vi era un rinvio esterno da scrutinare; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e inammissibile la censura sull'interpretazione del contratto, trattandosi di richiesta di nuova valutazione del merito. Anche i motivi relativi all'usura sono stati dichiarati inammissibili, poiché la corte territoriale aveva applicato i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di usura sopravvenuta e c.m.s., accertando in fatto che non vi era stato superamento del tasso soglia e che la c.m.s. era stata pattuita nella misura dell'1%; le doglianze miravano in realtà a una rivisitazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della pattuizione degli interessi ultralegali; la Corte ribadisce che il tasso deve essere determinato o determinabile e può essere validamente pattuito anche per relationem.
La misura del tasso di interesse integra un elemento dell'oggetto del contratto e deve essere determinata o determinabile; nel caso concreto era determinata in modo espresso.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola sugli interessi; la Corte esclude la nullità perché il tasso era validamente pattuito.
Le disposizioni bancarie impongono l'indicazione del tasso e ammettono la determinazione per relationem a documenti esterni, purché obiettivamente individuabili e conoscibili dal cliente.
I canoni ermeneutici contrattuali non possono essere usati per chiedere una nuova valutazione del merito in cassazione; la mera contrapposizione interpretativa è inammissibile.
Come sopra, la critica all'interpretazione contrattuale è inammissibile se mira solo a sostituire quella del ricorrente a quella del giudice di merito.
La doglianza su buona fede interpretativa è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rilettura del contenuto negoziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
Richiamato per il regime della doppia conforme e la conseguente limitazione al sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa nullità/usurarietà delle pattuizioni; la Corte non ravvisa la violazione perché in fatto non è stato superato il tasso soglia.
Richiamato in relazione all'usura; la Corte esclude l'usura sulla base dell'accertamento di merito sul mancato superamento del tasso soglia.
Massime di principio
- La pattuizione degli interessi ultralegali è valida quando il tasso sia determinato o comunque determinabile in modo oggettivo e trasparente, anche mediante richiamo scritto a documenti allegati al contratto, purché tali documenti consentano al cliente di conoscere con chiarezza il contenuto economico dell'impegno.
- Se il documento contrattuale o il suo allegato indica direttamente la misura numerica del tasso, non si è in presenza di una relatio a fonti esterne da verificare, ma di una pattuizione diretta e determinata.
- In cassazione non è ammesso trasformare una censura di violazione di legge o dei criteri ermeneutici in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e dimostra che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse.
- La contestazione dell'usura non può risolversi in un riesame dei conteggi e delle risultanze documentali già apprezzati dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'errore di diritto, non la mera difformità del convincimento sulla prova.
- La commissione di massimo scoperto rileva ai fini del superamento del tasso soglia solo se, in concreto, i conteggi dimostrino tale superamento; in difetto di accertamento fattuale in tal senso, la doglianza non può essere accolta.
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