Cassazione Penale, Sentenza n. 35646/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 26 gennaio 2026 resa all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, riqualificando i fatti contestati al capo A), commessi a Mantova il 14 settembre 2025. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione: il Tribunale non aveva pronunciato sulla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero a pena espiata né accertato la sua concreta pericolosità sociale. Il ricorrente ha sostenuto che questa sarebbe emersa dagli elementi indicati nella sentenza, tra cui l'assenza di fissa dimora e di lavoro lecito in Italia, il sostentamento ricavato dalla vendita di cocaina e hashish e la violenta opposizione agli agenti, cui erano state cagionate lesioni. Il difensore aveva inoltre dichiarato adesione all'astensione collettiva dalle udienze del 7 settembre 2026 e chiesto il rinvio della trattazione.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio per astensione del difensore: non essendo stata richiesta la trattazione orale, nel procedimento camerale non partecipato l'adesione all'astensione non comporta l'obbligo di rinvio, poiché il difensore non ha diritto di partecipare all'udienza. Ha accolto l'unico motivo del Procuratore generale. In base all'art. 86 d.P.R. 309/1990, letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 58/1995, l'espulsione dello straniero condannato per i reati previsti dalla norma presuppone l'accertamento concreto della pericolosità sociale; tale valutazione, condotta alla luce degli elementi dell'art. 133 c.p. e adeguatamente motivata, deve essere espressa anche quando conduca a escludere la misura. Poiché il Tribunale non si era pronunciato sulla sussistenza delle condizioni per applicarla, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla misura dell'espulsione a pena espiata e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova, in diversa composizione. La condanna per i reati contestati non è stata annullata.
Norme richiamate
art. 86, comma 1, d.P.R. 309/1990
La natura obbligatoria della misura prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 impone, dunque, al giudice di esplicitare la valutazione in ordine alla pericolosità sociale: questa, pur se negativa (con conseguente mancata applicazione della misura), deve essere comunque espressa.
Il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla pericolosità sociale dello straniero condannato per uno dei reati indicati dalla disposizione, anche quando ritenga che essa non sussista e quindi non applichi l'espulsione.
artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, d.P.R. 309/1990
La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può, inoltre, essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 373, comma 5, dello stesso decreto, in assenza di alcuna esclusione nel dato normativo.
La Corte richiama le fattispecie individuate dall'art. 86 per delimitare l'ambito della misura e precisa che l'espulsione può applicarsi anche dopo una condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, non essendovi un'esclusione normativa.
La giurisprudenza di legittimità di seguito ha più volte affermato che la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e deve essere assistita da adeguata motivazione.
L'accertamento concreto della pericolosità sociale richiesto per l'espulsione deve considerare gli elementi di valutazione indicati dall'art. 133 c.p. ed essere sorretto da motivazione adeguata.
Anche nel rito camerale non partecipato, delineato dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., come riformulato dall'art. 35, co. 1, lett. a) n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e in tutti i casi di trattazione scritta del giudizio di legittimità, dunque, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non determina l'obbligo per la Corte di cassazione di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa, in quanto l'istante non ha diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio.
Nel rito camerale non partecipato e nella trattazione scritta in Cassazione, l'adesione del difensore all'astensione non impone il rinvio quando non sia stata richiesta la discussione orale, perché il difensore non ha diritto di partecipare all'udienza.
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
Questa carenza della motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio al medesimo giudice ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L'omessa valutazione e motivazione sulla sussistenza delle condizioni per l'espulsione determina l'annullamento limitato a tale questione, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio.
Massime di principio
- L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 non può essere disposta automaticamente in ragione della condanna: occorre un accertamento concreto della pericolosità sociale, alla luce degli elementi dell'art. 133 c.p., sorretto da adeguata motivazione.
- La natura obbligatoria della misura impone al giudice di esprimere la valutazione sulla pericolosità sociale anche quando la ritenga insussistente e decida quindi di non applicare l'espulsione; l'omissione comporta annullamento limitatamente al punto e rinvio per nuovo giudizio.
- Nel rito camerale non partecipato in Cassazione, l'adesione del difensore all'astensione collettiva non comporta l'obbligo di rinviare la trattazione quando non sia stata richiesta la discussione orale, poiché il difensore non ha diritto di partecipare all'udienza.
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