Cassazione Civile, Ordinanza n. 10969/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche tra un'azienda ospedaliera e un consorzio di imprese, capogruppo mandataria di ATI. L'appaltatore aveva chiesto il pagamento di somme riserve in contabilità, il rimborso delle penalità applicate dall'amministrazione per il ritardo, oltre interessi e rivalutazione, sostenendo che il ritardo e l'andamento anomalo dei lavori dipendessero dalla mancata disponibilità delle aree, da varianti progettuali e da condotte della stazione appaltante. L'azienda ospedaliera aveva resistito, contestando il merito delle pretese, la prova dei danni, la validità e tempestività delle riserve, nonché la giurisdizione sulla domanda relativa al c.d. prezzo chiuso. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande dell'appaltatore; la Corte d'appello aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente al prezzo chiuso e aveva confermato per il resto, rideterminando in parte l'importo. In Cassazione l'azienda ospedaliera ha dedotto: violazione delle norme sull'appalto e sulle riserve, errata valutazione della prova sul nesso tra ritardo e responsabilità della committente, errata quantificazione del danno e illegittimo riconoscimento di riserve firmate da soggetto asseritamente privo di poteri; inoltre ha censurato il rigetto della propria domanda di danni per ritardi imputati all'appaltatore. Il consorzio, con ricorso incidentale, ha contestato: la lettura restrittiva delle censure d'appello, l'effetto preclusivo attribuito agli atti di sottomissione firmati in occasione delle varianti, la mancata considerazione di ulteriori voci di danno e di costi aggiuntivi, l'omessa pronuncia su alcuni punti, la ritenuta correttezza della penale e l'uso delle risultanze peritali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le doglianze di entrambe le parti, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omessi esami, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie, del contenuto del contratto e del capitolato, e delle conclusioni del consulente tecnico. Ha inoltre ribadito che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è compito del giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente incongrua, oneri che nel caso non erano stati rispettati, anche per mancata trascrizione integrale delle clausole rilevanti. In particolare, sono state ritenute non scrutinabili in sede di legittimità le contestazioni sulla mancata disponibilità delle aree, sulla prova del danno, sulla delega alla sottoscrizione delle riserve, sulla quantificazione della penale e sulla portata degli atti di sottomissione relativi alle varianti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
i motivi che, sotto l'etichetta della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano a ottenere una rivalutazione del fatto sono inammissibili in cassazione
il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle norme di diritto su cui ciascuna censura si fonda
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o attribuisce a fatti il carattere di notorietà o di scienza personale; non è deducibile contro la mera valutazione delle prove
non consente di censurare in cassazione il libero apprezzamento delle prove legali o non legali se non nei limiti dell'errore di percezione giuridicamente rilevante
rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 54 del R.D. 350/1895
le riserve devono essere formulate e quantificate con esattezza; l'appaltatore può delegare la sottoscrizione degli atti contabili
art. 7 del D.P.R. 1063/1962
richiamato insieme alle norme sulle riserve e sulla sottoscrizione degli atti contabili
art. 31 del D.P.R. 1063/1962
la proroga del termine di ultimazione non pregiudica i diritti dell'appaltatore se il maggior tempo è imputabile all'amministrazione
richiamato in tema di prova e quantificazione dei danni da ritardo nell'appalto
art. 35 della L.R. 21/1985
richiamato quale disciplina regionale rilevante nel rapporto di appalto
richiamato dal consorzio per sostenere l'obbligo di cooperazione del creditore nella fase esecutiva
richiamato dal consorzio come parametro di correttezza nell'esecuzione del contratto
richiamato dal consorzio come parametro di diligenza nell'esecuzione del rapporto
richiamato solo incidentalmente nella prospettazione del consorzio sulla penale e sui maggiori costi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non è consentito trasformare censure di merito sulla valutazione delle prove, sulla ricostruzione dei fatti o sull'apprezzamento del consulente tecnico in deduzioni formalmente qualificate come violazione di legge o vizio motivazionale.
- L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata spetta al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione logicamente insostenibile, e il ricorrente deve indicare specificamente le clausole violate e trascriverle nel ricorso.
- Le riserve dell'appaltatore negli appalti pubblici devono essere formulate in modo puntuale e devono indicare con esattezza i maggiori compensi richiesti e le ragioni della pretesa; in difetto, la censura è inammissibile.
- La sottoscrizione degli atti contabili o degli atti di sottomissione da parte di un soggetto munito di delega può essere ritenuta idonea a vincolare l'appaltatore, salvo specifica dimostrazione del vizio del potere rappresentativo.
- La proroga del termine di ultimazione dei lavori non implica, di per sé, rinuncia dell'appaltatore a far valere i pregiudizi derivanti da ritardi imputabili alla stazione appaltante, ma l'eventuale pretesa risarcitoria resta soggetta alla prova del danno e alla corretta delimitazione negoziale degli effetti delle varianti e degli atti di sottomissione.
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