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Sentenza

Sentenza n. 2637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202504958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato aveva impugnato il provvedimento dello Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria, adottato il 21 marzo 2022 ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, con cui era stata rigettata la domanda di emersione presentata da un datore di lavoro in suo favore. Il ricorso di primo grado era stato notificato il 2 ottobre 2024. L'interessato sosteneva di avere ricevuto conoscenza del provvedimento soltanto il 6 settembre 2024 tramite il proprio difensore. In precedenza, con istanza dell'11 marzo 2024, aveva chiesto accesso agli atti e riesame in autotutela, dichiarando di non conoscere l'esito del procedimento. La Prefettura, con nota PEC del 17 aprile 2024, aveva comunicato al difensore l'esistenza del provvedimento di rigetto, precisando che lo stesso era stato notificato all'interessato il 12 aprile 2022. Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, la percezione dell'esistenza di un provvedimento immediatamente e concretamente lesivo. In appello l'interessato ha dedotto che la comunicazione PEC del 17 aprile 2024 non fosse equiparabile alla notificazione del provvedimento e che non fosse stato coinvolto nel procedimento, in violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. L'appello non conteneva specifiche censure contro la statuizione di irricevibilità, come già rilevato in sede cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha ribadito che la piena conoscenza prevista dall'art. 41, comma 2, c.p.a. non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni: è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e degli elementi che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività. La conoscenza delle motivazioni può assumere rilievo quando sia necessaria per comprendere l'illegittimità e quindi la lesività dell'atto, ma ciò non avveniva nel caso concreto, poiché le censure di merito erano generiche e riguardavano esclusivamente la mancata partecipazione procedimentale, circostanza conoscibile indipendentemente dalla lettura della motivazione del provvedimento. La conoscenza dell'esistenza del rigetto risultava provata almeno dal 17 aprile 2024, sicché il termine per impugnare era già decorso quando il ricorso fu notificato il 2 ottobre 2024. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata confermata anche la reiezione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    la piena conoscenza ... non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni

    Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'esistenza del provvedimento e degli elementi essenziali che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività; non è necessaria la conoscenza integrale della motivazione. La conoscenza della motivazione rileva soltanto quando sia indispensabile per percepire l'illegittimità e la lesività dell'atto.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020

    Costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare oggetto del provvedimento di rigetto.

  • artt. 7 ss. l. n. 241/1990

    Sono stati invocati dall'appellante per denunciare la mancata partecipazione procedimentale, ma la relativa censura non ha potuto essere esaminata nel merito poiché il ricorso originario era tardivo.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza prevista dall'art. 41, comma 2, c.p.a. non richiede la conoscenza integrale dell'atto e delle sue motivazioni, essendo sufficiente la percezione della sua esistenza e degli elementi essenziali che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività.
  • La conoscenza della motivazione del provvedimento assume rilievo per la decorrenza del termine solo quando sia necessaria per comprendere non soltanto la natura sfavorevole dell'atto, ma anche la sua illegittimità e quindi la concreta lesività; quando il vizio dedotto è percepibile indipendentemente dalla motivazione, la conoscenza dell'esistenza dell'atto è sufficiente.
  • La tardività del ricorso non è esclusa dalla mancata conoscenza integrale delle ragioni del provvedimento, poiché la tutela del diritto di difesa è assicurata dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti dopo l'acquisizione della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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