Cassazione Civile, Ordinanza n. 22497/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito di procedura DOCFA relativa a un'unità immobiliare sita in Saronno e classificata in categoria D, aveva rideterminato in aumento la rendita catastale da euro 5.644,00 a euro 13.378,26, sulla base di una relazione di stima sintetica allegata all'atto. La contribuente aveva impugnato l'atto per difetto di motivazione e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'avviso fosse carente per mancata indicazione del prezzario di riferimento e per assenza di elementi di comparazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo che il giudice tributario non aveva spiegato in modo adeguato il percorso logico seguito e non aveva considerato le difese dell'Ufficio; 2) violazione delle norme catastali e della disciplina DOCFA, sostenendo che, trattandosi di classamento di immobile in categoria D e di stima diretta nell'ambito di procedura partecipativa DOCFA, l'obbligo di motivazione era soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di allegare o specificare il prezzario, fonte di settore comunque conoscibile. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente della sentenza impugnata, perché la decisione d'appello, pur sintetica, esponeva la ratio decidendi nel rilievo della mancata indicazione del prezzario e della non presumibilità della sua conoscenza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non si era uniformato ai principi consolidati sul classamento DOCFA e sulla stima diretta degli immobili in categorie D ed E: in tale contesto la mancata specifica indicazione del prezzario o la sua mancata allegazione non determina di per sé nullità dell'avviso, trattandosi di fonte di settore pubblica e conoscibile, e occorre verificare in concreto se l'Ufficio abbia solo diversamente valutato i dati dichiarati o li abbia invece modificati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti di fatto necessari sul criterio di stima effettivamente applicato e sulla correttezza della rettifica della rendita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di norme catastali sostanziali.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza è nulla se manca una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter decisorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve esporre gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare ogni singolo argomento difensivo.
Invocato dall'Ufficio in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari.
artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamati per la disciplina della stima catastale e del criterio valutativo utilizzabile.
artt. 15 e seguenti d.P.R. n. 1142/1949
Richiamati per il procedimento diretto di determinazione della rendita catastale.
art. 10 L. n. 1249/1939
Per le categorie catastali D ed E la rendita va determinata con stima diretta.
Disciplina la procedura DOCFA, caratterizzata da forte partecipazione del contribuente.
d.m. 19 aprile 1997, n. 701
Citato nel ricorso come norma della procedura DOCFA; dal testo emerge il richiamo alla procedura partecipativa di classamento.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2012
Richiamata come fonte di prassi che esplicita il criterio della stima diretta e del costo di costruzione per gli immobili speciali e particolari.
Richiamato per il deposito della memoria da parte della resistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non basta che sia sintetica o che non confuti tutti gli argomenti delle parti.
- Nel processo tributario il giudice di merito non deve dare conto di ogni singola deduzione difensiva, ma deve esporre gli elementi di fatto e di diritto decisivi che sorreggono la decisione.
- In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'avviso è adeguatamente motivato quando, in assenza di contestazione dei dati fattuali dichiarati dal contribuente, indichi la classe o rendita attribuita e consenta di comprendere il criterio tecnico seguito.
- Per gli immobili delle categorie catastali D ed E la rendita si determina con stima diretta; nell'ambito di tale procedimento la mancata allegazione o indicazione analitica del prezzario di riferimento non comporta automaticamente nullità dell'atto se la fonte è di settore, pubblica e conoscibile.
- Se l'Ufficio si limita a rielaborare tecnicamente i dati forniti dal contribuente, il sindacato del giudice deve concentrarsi sulla correttezza del criterio estimativo applicato; se invece modifica i dati fattuali dichiarati, occorre una motivazione più puntuale e specifica.
- La verifica della congruità della stima catastale, quando si controverte sulla correttezza tecnica del criterio applicato, appartiene al merito e richiede accertamenti in fatto non sostituibili in sede di legittimità.
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