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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22173/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui una difensora chiedeva la condanna della propria assistita al pagamento di euro 21.756,05 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in una causa di dichiarazione giudiziale di paternità, conclusa favorevolmente per la cliente. La resistente sosteneva di avere già corrisposto acconti superiori al compenso effettivamente dovuto. Il Tribunale di Milano, applicando i parametri del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile e media complessità, liquidava il compenso complessivo in euro 8.969,21 e, rilevato che la cliente aveva già pagato euro 11.020,27, rigettava la domanda della professionista. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 4, 5 e 11 d.m. 55/2014 e dell'art. 13, comma 6, l. n. 247/2012, per non avere il Tribunale considerato vari elementi decisivi per qualificare la causa come di elevata complessità e per la liquidazione del compenso (trasferte, pregio dell'attività, importanza della questione, risultati conseguiti, corrispondenza, attività preparatoria); 2) violazione del d.m. 55/2014 per avere la fase istruttoria liquidata in misura asseritamente inferiore ai minimi applicabili alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la valutazione della complessità della causa, salvo il rispetto dei minimi e massimi tariffari, è apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale; ha inoltre osservato che il Tribunale aveva motivato in modo congruo la qualificazione della controversia come di media complessità, valorizzando l'adesione del pubblico ministero e degli eredi controparte alla domanda, la sostanziale assenza di difese avverse e la superfluità di alcune attività difensive. Quanto al secondo motivo, la Corte ha interpretato l'art. 5 d.m. 55/2014 nel senso che, per le cause di valore indeterminabile, il limite minimo di euro 26.000 opera "di regola" e può essere derogato verso il basso in presenza di peculiarità della lite; ha poi chiarito che, per la fase istruttoria, la diminuzione fino al 70% si riferisce al valore medio, sicché il minimo liquidabile è pari al 30% del valore medio. Nel caso concreto, l'importo riconosciuto per la fase istruttoria era comunque superiore al minimo astrattamente liquidabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario di cognizione utilizzato per la domanda di pagamento dei compensi professionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per dedurre la violazione di legge, utilizzato per censurare l'applicazione del d.m. 55/2014.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per dedurre il vizio di motivazione, invocato per contestare la valutazione della complessità della causa.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La liquidazione del compenso deve tener conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della difficoltà dell'affare e del numero e complessità delle questioni trattate; la riduzione della fase istruttoria fino al 70% va intesa come riduzione massima sul valore medio.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    Per le cause di valore indeterminabile il valore si considera di regola non inferiore a euro 26.000 e non superiore a euro 260.000, ma il limite inferiore può essere derogato in presenza di particolarità della controversia.

  • art. 11 d.m. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato quale norma di riferimento per i criteri di liquidazione del compenso forense.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La valutazione della complessità della controversia ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato è un giudizio di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non come mero riesame del merito.
  • Nella liquidazione del compenso professionale il giudice può adeguare il parametro tariffario alle peculiarità concrete della lite, verificando se il valore della domanda sia un riferimento adeguato o, al contrario, del tutto inadeguato rispetto alla prestazione effettivamente svolta.
  • Per le cause di valore indeterminabile, il valore di riferimento indicato dal d.m. 55/2014 non costituisce una soglia rigida e inderogabile: il giudice può scendere sotto il limite ordinario quando la singola controversia presenti caratteristiche che lo giustifichino.
  • La riduzione prevista per la fase istruttoria nel sistema parametrico degli avvocati va letta come riduzione massima del 70% sul valore medio, con conseguente individuazione di un minimo liquidabile pari al 30% del valore medio stesso.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi non è sufficiente richiamare genericamente attività svolte o elementi di pregio: occorre confrontare tali circostanze con la motivazione del provvedimento impugnato, che resta insindacabile se logicamente coerente e conforme ai parametri normativi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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