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Sentenza

Sentenza n. 13175/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del DM del 31.3.2022- RIGETTO ISTANZA CITTADINANZA -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202208009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su un procedimento penale pendente per associazione per delinquere e violazione della disciplina sull'immigrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana. L'Amministrazione aveva respinto la domanda valorizzando una notizia di reato relativa a un procedimento penale pendente per i reati di cui all'art. 416 c.p. e all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 e dell'art. 27 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha contestato, in particolare, la rilevanza del procedimento penale e la valutazione negativa dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il preavviso di rigetto era stato comunicato il 30 novembre 2021; le osservazioni del ricorrente erano state presentate il 25 gennaio 2022, oltre il termine previsto dall'art. 10-bis, mentre il decreto era già stato trasmesso per la firma il 3 gennaio 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, l. n. 91/1992, implica un'amplissima discrezionalità amministrativa, diretta a valutare il definitivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la compatibilità della sua condotta con la sicurezza, la stabilità economico-sociale e i valori di convivenza civile. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e si limita alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la notizia di reato maturata nel decennio antecedente la domanda costituiva elemento valutabile negativamente anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa riguarda il fatto storico e la condotta del richiedente, non soltanto l'accertamento della responsabilità penale. Il ricorrente non aveva fornito elementi concreti e leali sulle vicende fattuali sottostanti idonei a dimostrare l'illogicità, l'irrazionalità o l'ingiustizia manifesta del diniego. La censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata respinta perché le osservazioni erano tardive e il decreto era già stato inviato per la firma. Il TAR ha precisato che nulla impedisce al ricorrente di presentare una nuova istanza, che potrà essere rivalutata alla luce del tempo trascorso e dell'eventuale ulteriore integrazione sociale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La cittadinanza "può" essere concessa.

    La norma attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, volto a valutare l'idoneità del richiedente a inserirsi stabilmente nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il termine per presentare osservazioni al preavviso di rigetto deve essere rispettato; osservazioni tardive non impongono all'Amministrazione di arrestare o rinnovare il procedimento, soprattutto quando il decreto sia già stato trasmesso per la firma.

  • art. 27 Cost.

    La disposizione è stata dedotta dal ricorrente, ma il testo non espone una specifica interpretazione accolta dal giudice.

  • art. 416 c.p.

    La pendenza del procedimento per associazione per delinquere è stata considerata dall'Amministrazione quale elemento pregiudizievole valutabile nel procedimento di concessione della cittadinanza.

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La pendenza del procedimento per la violazione della disciplina sull'immigrazione è stata considerata dall'Amministrazione quale elemento pregiudizievole nella valutazione dell'istanza di cittadinanza.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale: l'Amministrazione deve valutare l'integrazione complessiva del richiedente e la sua idoneità a un stabile inserimento nella comunità nazionale, considerando anche sicurezza, condizioni economiche, familiari e rispetto delle regole di convivenza civile.
  • Nel giudizio contro il diniego di cittadinanza, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa; esso verifica soltanto l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione e l'assenza di arbitrarietà o ingiustizia manifesta.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, una notizia di reato o una condotta oggetto di procedimento penale può essere valutata negativamente come fatto storico anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, dall'archiviazione, dall'estinzione o dalla riabilitazione, poiché la valutazione amministrativa è distinta dall'accertamento della responsabilità penale.
  • Chi contesta un diniego di cittadinanza fondato su pregiudizi penali deve fornire elementi concreti e leali sulle vicende fattuali sottostanti, idonei a dimostrare l'illogicità, l'irragionevolezza o l'ingiustizia manifesta della valutazione amministrativa; la mera contestazione dell'esito o dello stato del procedimento penale non è sufficiente.
  • Le osservazioni presentate oltre il termine previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impongono all'Amministrazione di rinnovare la valutazione partecipativa, soprattutto quando il provvedimento conclusivo sia già stato trasmesso per la firma.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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