Cassazione Penale, Sentenza n. 20639/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di cessione di cocaina, fondata sulla contestazione dell'utilizzabilità delle conversazioni intercettate tramite captatore informatico. Il ricorrente sostiene che il decreto autorizzativo n. 2776/2017 e le proroghe non avrebbero autorizzato espressamente le captazioni all'interno di luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.), invocando la disciplina di cui all'art. 13 d.l. n. 152/1991 e lamentando silenzio motivazionale circa l'autorizzazione a captare nei luoghi di privata dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e aspecifico: il ricorrente non ha indicato quali specifiche conversazioni intercettate fossero ritenute inutilizzabili né ha dimostrato l'incidenza di tali conversazioni sul convincimento relativo alla gravità indiziaria (mancata prova di resistenza). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il motivo deve precisare gli atti viziati e valutare l'effetto della loro eliminazione. Inoltre la Corte ha ribadito il principio secondo cui non opera in materia di inutilizzabilità un principio generale di "inutilizzabilità derivata": ogni decreto autorizzativo è autonomo e la illegittimità di uno non invaliderebbe automaticamente i successivi adottati correttamente; inoltre le prove inutilizzabili possono essere utilizzate in chiave euristica/investigativa (salvo casi particolari come l'art. 202 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Citata come circostanza aggravante esclusa dal Tribunale; la Corte non entra nel merito dell'aggravante ma la menziona nel quadro fattuale.
Riferita ai luoghi di privata dimora: il ricorrente sosteneva che i decreti autorizzativi non autorizzassero specificamente intercettazioni nei luoghi di privata dimora, rendendo le captazioni inutilizzabili; la Corte ha valutato la generica contestazione come aspecifica.
Richiamato dal difensore come disciplina potenzialmente applicabile per le intercettazioni via captatore; la Corte ha comunque ritenuto la contestazione generica e non provata rispetto all'incidenza probatoria.
Richiamato nel quadro giurisprudenziale sulla inutilizzabilità: la prova inutilizzabile resta tale in ogni stato e grado del procedimento, ma può essere utilizzata ai fini investigativi (salvo specifiche esclusioni previste dalla legge).
Menziionato in riferimento al principio secondo cui il meccanismo delle nullità (e la relativa trasmissibilità del vizio) non è sovrapponibile all'istituto della inutilizzabilità.
Citato come norma che vieta l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte da segreto di Stato; costituisce un'eccezione in cui l'utilizzazione euristica è inibita.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente l'utilizzabilità delle intercettazioni in sede di cassazione è necessario indicare con precisione le specifiche conversazioni o atti ritenuti inutilizzabili e spiegare l'incidenza dell'eliminazione di tali elementi sul complessivo impianto probatorio (prove di resistenza).
- L'inutilizzabilità è distinta dalla nullità: non opera in generale un principio di inutilizzabilità derivata che si trasmetta automaticamente dagli atti originariamente viziati a quelli successivi; ogni decreto autorizzativo di intercettazione ha autonomia e va valutato singolarmente.
- La prova inutilizzabile può, in linea generale, essere utilizzata in funzione euristica/investigativa per giustificare indagini successive, purché non venga impiegata come base probatoria per decisioni sul merito, salvo specifiche norme che precludono anche l'utilizzo euristico (es. art. 202 c.p.p.).
- Una censura generica e priva di specificità sulla illegittimità delle intercettazioni è destinata a essere dichiarata inammissibile: bisogna dimostrare non solo il vizio ma anche il suo nesso con la decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma per la Cassa delle ammende; dunque valutare cautamente la fondatezza tecnica delle censure prima di proporre gravami in Cassazione.
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