Cassazione Civile, Ordinanza n. 19627/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un patto di famiglia con il quale un imprenditore ha trasferito al figlio assegnatario la nuda proprietà della propria partecipazione di controllo in una società, prevedendo contestualmente a favore degli altri legittimari non assegnatari una somma corrispondente al valore delle quote di legittima. Una delle legittimarie ha rinunciato alla liquidazione, l'altra ha accettato il credito e l'assegnatario si è obbligato a pagarle la somma entro una data certa. L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di liquidazione recuperando maggiore imposta di donazione, ritenendo non applicabile l'esenzione prevista per il patto di famiglia e applicando l'aliquota del 6% con franchigia di 100.000 euro, secondo il rapporto tra fratello e sorella. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 768 quater c.c., sostenendo che le attribuzioni, anche in natura, effettuate dall'assegnatario per la liquidazione dei legittimari non assegnatari non dovessero essere tassate nei termini ritenuti dalla CTR e dovessero comunque beneficiare dell'esenzione o, in subordine, dell'aliquota e franchigia proprie dei rapporti tra ascendenti/descendenti e coniugi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha richiamato il più recente orientamento secondo cui, nel patto di famiglia, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 si applica solo al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al discendente assegnatario, non anche alle somme di liquidazione corrisposte ai legittimari non assegnatari; tuttavia, tali liquidazioni devono essere trattate, ai fini dell'imposta sulle donazioni, come attribuzioni provenienti dal disponente, con applicazione dell'aliquota e della franchigia corrispondenti al rapporto di parentela o coniugio tra disponente e legittimario. Poiché la CTR aveva invece applicato l'aliquota e la franchigia del rapporto tra fratello e sorella, la sentenza è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata incardinata come vizio di violazione di legge per errata applicazione della disciplina fiscale del patto di famiglia.
Richiamato come norma di inquadramento del patto di famiglia.
La liquidazione dei legittimari non assegnatari prevista dalla norma rileva ai fini fiscali secondo la ricostruzione della Corte, ma non beneficia dell'esenzione prevista per il trasferimento al discendente assegnatario.
art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990
L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni si applica solo al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non alle attribuzioni compensative ai legittimari non assegnatari.
art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346/1990
La liquidazione effettuata dal beneficiario verso il legittimario non assegnatario viene considerata, ai soli fini impositivi, come donazione del disponente in favore del legittimario, con applicazione dell'aliquota e franchigia corrispondenti al rapporto tra questi soggetti.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio.
La Corte ha richiamato per relationem il precedente di legittimità, per identità di ratio.
Massime di principio
- Nel patto di famiglia, l'esenzione fiscale prevista per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al discendente assegnatario non si estende alle somme o attribuzioni compensative corrisposte ai legittimari non assegnatari.
- Le liquidazioni dovute ai legittimari non assegnatari devono essere ricondotte, ai fini dell'imposta sulle donazioni, all'attribuzione proveniente dal disponente, con conseguente applicazione dell'aliquota e della franchigia proprie del rapporto tra disponente e beneficiario effettivo.
- Quando la decisione impugnata applica un'aliquota e una franchigia riferite a un rapporto di parentela diverso da quello fiscalmente rilevante secondo la corretta qualificazione dell'attribuzione, sussiste violazione di legge censurabile in cassazione.
- Se la controversia è definibile sulla base dei soli principi di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
- Nel contenzioso tributario sul patto di famiglia occorre distinguere, ai fini impositivi, tra il trasferimento agevolato dell'azienda o delle partecipazioni e le attribuzioni compensative ai legittimari, che seguono un autonomo trattamento fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19481/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19482/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19484/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19487/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →