Cassazione Penale, Sentenza n. 35148/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ippolito ha impugnato per vizio di motivazione: omessa pronuncia sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Copertino ha dedotto la violazione degli artt. 599-bis c.p.p. e 20-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello ha disatteso l'accordo sul patteggiamento (non ha operato la conversione della pena detentiva in pecuniaria ex art. 20-bis nonostante la documentazione reddituale), e che la pena complessiva risultante per effetto della continuazione rendeva inapplicabile la sostituzione; peraltro la difesa contesta che il giudice abbia pronunciato una pena difforme rispetto all'accordo.
La decisione
Per Ippolito: il ricorso è dichiarato inammissibile, perché l'accoglimento della richiesta di pena concordata in appello limita la cognizione del giudice alle questioni non rinunciate dall'imputato; conseguentemente vengono condannate le spese processuali e disposto il versamento alla Cassa delle ammende. Per Copertino: il ricorso è ritenuto fondato; la Corte ha rilevato che la pena concordata non poteva essere sostituita una volta che la continuazione con pregresse condanne aveva prodotto una pena complessiva (7 anni e multe) eccedente i limiti per la sostituzione di cui all'art. 20-bis c.p.; ciò ha comportato la perdita di efficacia della richiesta concordata e della rinuncia ex art. 599-bis, comma 3, con la conseguenza che il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre la prosecuzione dell'udienza con la partecipazione delle parti. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio con riferimento a Copertino e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Bari.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento in appello: la richiesta concordata tra accusa e difesa è vincolante e il giudice non può irrogare pena diversa; se la pena risultante non può operare (es. per cause sopravvenute come la continuazione che aumenta la pena), la richiesta e la rinuncia perdono efficacia e il giudice deve disporre la prosecuzione dell'udienza con partecipazione delle parti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede la disciplina del "fatto lieve" nell'ambito degli stupefacenti; la riqualificazione dei reati in fatto lieve ha inciso sulla determinazione della pena ritenuta dalle parti e dal giudice.
Prevede il proscioglimento per uno dei casi indicati; la Corte ha ritenuto che il giudice di appello che accoglie il patteggiamento non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello, limitando la cognizione ai motivi non rinunciati.
Regola la conversione della pena detentiva in pecuniaria: la sostituzione è possibile entro limiti e tenendo conto della pena complessiva; se la pena complessiva eccede i limiti previsti, la sostituzione non può essere disposta.
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente che vede il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) la richiesta concordata tra accusa e difesa sulla misura della pena è vincolante: il giudice non può imporre una pena diversa dall'accordo senza annullare il patteggiamento.
- Se, per cause sopravvenute (es. continuazione con pregresse condanne), la pena complessiva risulta eccedere i limiti che autorizzerebbero una sostituzione/convertibilità (art. 20-bis c.p.), la richiesta concordata e la rinuncia all'impugnazione perdono efficacia e il giudice deve disporre la prosecuzione dell'udienza con partecipazione delle parti; in assenza di ciò l'annullamento della decisione è la conseguenza corretta.
- Quando l'imputato ha rinunciato a specifici motivi di appello (effetto devolutivo), il giudice di grado successivo è limitato nella cognizione ai soli motivi non rinunciati e quindi non è tenuto a motivare su questioni abbandonate, come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria richiede verifica complessiva della pena risultante: occorre considerare tutte le condanne per stabilire se la misura resta nei limiti legali per la conversione.
- Se il giudice intende non conformarsi alla pena concordata tra le parti in appello deve dichiarare l'improcedibilità dell'accordo seguendo le previsioni di legge (annullamento senza rinvio o prosecuzione con riapertura della negoziazione), evitando decisioni incongrue rispetto alla volontà negoziale delle parti.
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