Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35148/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ippolito ha impugnato per vizio di motivazione: omessa pronuncia sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Copertino ha dedotto la violazione degli artt. 599-bis c.p.p. e 20-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello ha disatteso l'accordo sul patteggiamento (non ha operato la conversione della pena detentiva in pecuniaria ex art. 20-bis nonostante la documentazione reddituale), e che la pena complessiva risultante per effetto della continuazione rendeva inapplicabile la sostituzione; peraltro la difesa contesta che il giudice abbia pronunciato una pena difforme rispetto all'accordo.

La decisione

Per Ippolito: il ricorso è dichiarato inammissibile, perché l'accoglimento della richiesta di pena concordata in appello limita la cognizione del giudice alle questioni non rinunciate dall'imputato; conseguentemente vengono condannate le spese processuali e disposto il versamento alla Cassa delle ammende. Per Copertino: il ricorso è ritenuto fondato; la Corte ha rilevato che la pena concordata non poteva essere sostituita una volta che la continuazione con pregresse condanne aveva prodotto una pena complessiva (7 anni e multe) eccedente i limiti per la sostituzione di cui all'art. 20-bis c.p.; ciò ha comportato la perdita di efficacia della richiesta concordata e della rinuncia ex art. 599-bis, comma 3, con la conseguenza che il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre la prosecuzione dell'udienza con la partecipazione delle parti. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio con riferimento a Copertino e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento in appello: la richiesta concordata tra accusa e difesa è vincolante e il giudice non può irrogare pena diversa; se la pena risultante non può operare (es. per cause sopravvenute come la continuazione che aumenta la pena), la richiesta e la rinuncia perdono efficacia e il giudice deve disporre la prosecuzione dell'udienza con partecipazione delle parti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede la disciplina del "fatto lieve" nell'ambito degli stupefacenti; la riqualificazione dei reati in fatto lieve ha inciso sulla determinazione della pena ritenuta dalle parti e dal giudice.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede il proscioglimento per uno dei casi indicati; la Corte ha ritenuto che il giudice di appello che accoglie il patteggiamento non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello, limitando la cognizione ai motivi non rinunciati.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Regola la conversione della pena detentiva in pecuniaria: la sostituzione è possibile entro limiti e tenendo conto della pena complessiva; se la pena complessiva eccede i limiti previsti, la sostituzione non può essere disposta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente che vede il ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) la richiesta concordata tra accusa e difesa sulla misura della pena è vincolante: il giudice non può imporre una pena diversa dall'accordo senza annullare il patteggiamento.
  • Se, per cause sopravvenute (es. continuazione con pregresse condanne), la pena complessiva risulta eccedere i limiti che autorizzerebbero una sostituzione/convertibilità (art. 20-bis c.p.), la richiesta concordata e la rinuncia all'impugnazione perdono efficacia e il giudice deve disporre la prosecuzione dell'udienza con partecipazione delle parti; in assenza di ciò l'annullamento della decisione è la conseguenza corretta.
  • Quando l'imputato ha rinunciato a specifici motivi di appello (effetto devolutivo), il giudice di grado successivo è limitato nella cognizione ai soli motivi non rinunciati e quindi non è tenuto a motivare su questioni abbandonate, come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria richiede verifica complessiva della pena risultante: occorre considerare tutte le condanne per stabilire se la misura resta nei limiti legali per la conversione.
  • Se il giudice intende non conformarsi alla pena concordata tra le parti in appello deve dichiarare l'improcedibilità dell'accordo seguendo le previsioni di legge (annullamento senza rinvio o prosecuzione con riapertura della negoziazione), evitando decisioni incongrue rispetto alla volontà negoziale delle parti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.