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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4678/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 26064/2020 della Corte Suprema di Cassazione che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione di Marco Faraglia per mancato tempestivo deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. Il ricorrente deduceva errore di fatto consistente nell'omessa percezione, da parte della Corte, della presenza in fascicolo della relata di notifica (e del plico postale) già al momento del deposito del ricorso, nonché la prova della presenza mediante copia autentica rilasciata dalla cancelleria successivamente.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto, per essere revocatorio, debba risultare incontrovertibilmente dagli atti del giudizio di cassazione: qui mancava prova che la relata fosse effettivamente parte del fascicolo al momento della decisione impugnata. La presenza attuale del documento nel fascicolo e la copia conforme rilasciata successivamente non possono integrare la prova richiesta in sede di revocazione perché sono atti esterni e posteriori rispetto al giudizio di cassazione. Inoltre l'indice e la nota di deposito originari non menzionavano la relata o non risultavano vistati in modo idoneo. Non essendovi difese svolte dall'intimata, non sono state regolate le spese; è stata data inoltre indicazione della sussistenza del presupposto per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, cod. proc. civ.

    art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.

    Norma invocata per dichiarare improcedibile il ricorso per cassazione per mancato tempestivo deposito della copia notificata della sentenza impugnata.

  • art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    Individua il vizio di revocazione per errore di fatto; la Corte precisa che l'errore revocatorio deve emergere dagli atti interni al giudizio di cassazione e consistere in un errore meramente percettivo che abbia inciso decisivamente sulla valutazione processuale.

  • art. 149 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla notificazione eseguita (relata) e ai documenti di notifica prodotti; la corretta valorizzazione della relata è centrale per la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Consente, nelle condizioni indicate, la trattazione senza udienza con decisione in camera di consiglio e l'utilizzo delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; applicata per decidere il ricorso senza udienza pubblica.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Proroga l'applicazione del regime previsto dall'art. 23 d.l. n.137/2020 fino al 31 dicembre 2022; richiamato per legittimare la procedura adottata.

  • art. 74, comma 4, disp. att. cod. proc. civ.

    art. 74, comma quarto, disp. att. cod. proc. civ.

    Stabilisce che l'indice del fascicolo debba recare la vistatura del cancelliere; l'assenza della firma/timbro è un'irregolarità che può essere imputata alla cancelleria ma, perché valga a prova della tempestività, occorrono elementi documentali interni che comprovino la produzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato)

    art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Disciplina l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.

  • Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022

    Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022

    Giurisprudenza richiamata per definire l'errore revocatorio come errore meramente percettivo desumibile dagli atti del giudizio di legittimità, non una mera diversa valutazione di fatti correttamente rappresentati.

  • Cass. n. 21704 del 2011

    Precedente richiamato: l'assenza della sottoscrizione del cancelliere sugli atti è un'irregolarità imputabile alla cancelleria e non legittima di per sé la dichiarazione di tardività se esistono emergenze documentali oggettive riconducibili all'ufficio e riferibili al processo.

Massime di principio

  • In revocazione l'errore di fatto deve emergere in modo incontrovertibile dagli atti interni del giudizio di cassazione; documenti prodotti o attestati successivamente non sono idonei a fondare la revocazione.
  • La mera presenza attuale di un documento nel fascicolo non prova che esso fosse disponibile al giudice al momento della decisione; occorre che la prova della produzione tempestiva risulti già dagli atti originari (indice vistato, nota di deposito, elenco documenti vistato).
  • L'assenza del visto o della firma del cancelliere sugli indici o sugli elenchi è un'irregolarità della cancelleria che, sebbene non ideale, non determina automaticamente la tempestività del deposito: è necessario fornire altre "emergenze documentali" interne al processo che confermino la produzione nei termini.
  • Per impugnare efficacemente una dichiarazione di improcedibilità per mancata notifica, il ricorrente deve dimostrare, con prove presenti nel fascicolo al momento della decisione, che la relata era stata depositata nei termini e risultava dagli atti vistati.
  • Le attestazioni o copie conformi rilasciate dalla cancelleria dopo la decisione non suppliscono all'assenza di prova già presente nel giudizio di cassazione e quindi non sono utili in sede di revocazione.
  • Quando si opera in regime di decisione senza udienza (art. 23 d.l. n.137/2020 e proroghe), è importante depositare e far risultare chiaramente negli atti processuali ogni documento essenziale alla tempestività dell'impugnazione, visto che la decisione può avvenire senza discussione orale.

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