Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del debitore, della sentenza d'appello che aveva confermato l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo. L'estratto di ruolo riguardava avvisi di addebito INPS che risultavano ritualmente notificati ma non opposti nel termine di legge. Il ricorrente sosteneva che potesse comunque farsi valere la prescrizione del credito, sia quella anteriore alla notifica dei titoli sia quella successiva, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione e non soggetta ai termini decadenziali dell'art. 24 d.lgs. 46/1999. Deduceva inoltre violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti previdenziali, sull'opposizione agli avvisi di accertamento/addebito e omesso esame di un fatto discusso, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha escluso l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, poiché gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti tempestivamente, con conseguente irretrattabilità del credito e impossibilità di far valere in via esecutiva questioni di merito, inclusa la prescrizione maturata prima della notifica. Ha inoltre condiviso l'affermazione secondo cui, non essendo state avviate attività esecutive successive dall'agente della riscossione, mancava interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo. La Corte ha aggiunto che la decisione era comunque conforme allo ius superveniens che, per i procedimenti in corso, prevede in linea generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indica il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel ricorso
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione breve ed estintiva dei crediti previdenziali
art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999
termine per proporre opposizione agli atti/alla pretesa contributiva; la Corte lo considera decisivo per l'irretrattabilità del credito non opposto tempestivamente
richiamato dal ricorrente come paradigma dell'opposizione all'esecuzione, ma ritenuto non utile a superare la preclusione derivante dalla mancata tempestiva opposizione del titolo
richiamato dal ricorrente per escludere la decadenza quanto ai vizi formali, ma la Corte non lo ritiene idoneo a fondare l'ammissibilità della domanda
come novellato, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche eccezioni legate a pregiudizi tipizzati
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
richiamato quale ipotesi eccezionale in cui l'illegittima iscrizione a ruolo può rilevare per la partecipazione a una procedura di appalto
richiamato quale ulteriore ipotesi eccezionale di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo nei rapporti con la pubblica amministrazione
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. MEF 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini delle verifiche che possono rendere impugnabile il ruolo/cartella
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Se gli avvisi di addebito o la cartella risultano regolarmente notificati e non sono stati opposti nel termine di legge, il credito diviene irretrattabile e non possono essere fatte valere successivamente, in via di mera impugnazione dell'estratto di ruolo, questioni di merito concernenti la pretesa già cristallizzata nel titolo.
- La prescrizione maturata prima della notificazione del titolo deve essere dedotta nei termini e nelle forme previste per l'opposizione tempestiva al titolo stesso; una volta decorso inutilmente quel termine, la relativa eccezione resta preclusa.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore non abbia avuto precedente conoscenza della cartella o dell'avviso per un vizio di notifica, oppure nei casi tipizzati dalla legge; in difetto di tali presupposti manca l'interesse ad agire.
- La sopravvenuta prescrizione del credito, ove si intenda farla valere dopo la formazione del titolo, deve essere dedotta contro un'iniziativa esecutiva effettivamente intrapresa dall'agente della riscossione; in assenza di esecuzione non è configurabile un autonomo interesse all'azione contro il solo estratto di ruolo.
- Lo ius superveniens che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai procedimenti in corso, salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore.
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