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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato irregolarmente in Italia come minore straniero non accompagnato e divenuto maggiorenne, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era fondato principalmente sul parere negativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui, nei dieci mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non era stato svolto un percorso di integrazione sociale e civile valutabile. Il provvedimento rilevava inoltre la mancata dimostrazione di un affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni a un parente entro il quarto grado. Il ricorrente ha dedotto errore di fatto, carenza di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la Questura si fosse appiattita sul parere ministeriale senza una valutazione autonoma e senza considerare l'affidamento di fatto presso il fratello maggiore, la sistemazione abitativa, l'opportunità lavorativa, la presa in carico dei Servizi Sociali del Comune di Cremona e la vigilanza iniziale del Tribunale per i minorenni. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 32, comma 1-bis, e dell'art. 30, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, sostenendo che, in presenza di un affidamento di fatto a un parente entro il quarto grado, il parere ministeriale non fosse necessario e che la Questura avrebbe dovuto valutare autonomamente la propria competenza decisoria.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del diniego. Ha ritenuto non decisiva la sopravvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale, perché essa non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato. La dichiarazione resa nel 2025 dal fratello è stata ritenuta inammissibile come prova testimoniale e comunque inidonea a incidere sul diniego, essendo successiva all'atto e riferita a un'assistenza protrattasi per pochi mesi. La documentazione dei Servizi Sociali ha invece attestato che la convivenza con il fratello era durata dal novembre 2022 all'aprile 2023 e che l'affidamento familiare era stato fallimentare, con successivo collocamento in comunità. Tali elementi escludevano, secondo il giudice, una stabile sistemazione abitativa e una concreta opportunità lavorativa, oltre a rendere coerente il parere ministeriale negativo. Il TAR ha affermato che l'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 richiede, ai fini della conversione del permesso al compimento della maggiore età, il parere positivo del Comitato per i minori stranieri, anche per i minori affidati o sottoposti a tutela; tale requisito è confermato dall'art. 14-bis d.P.R. 394/1999. La Questura non aveva ragione né titolo per discostarsi dal parere sfavorevole. Solo in presenza di un parere positivo la Questura conserva un autonomo potere di negare il permesso per specifiche ragioni, in particolare di sicurezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno per conversione può essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri

    Il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per conversione al compimento della maggiore età, anche nei casi di affidamento o tutela.

  • art. 33 d.lgs. 286/1998

    Individua il Comitato per i minori stranieri cui si riferisce il parere richiesto dalla disciplina della conversione del permesso.

  • art. 14-bis d.P.R. 394/1999

    ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati, divenuti maggiorenni in Italia, è richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    Conferma il carattere necessario e favorevole del parere ministeriale per il rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale possibile fondamento di ragioni di sicurezza che, anche in presenza di parere ministeriale positivo, possono consentire alla Questura di negare il permesso.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione; il motivo è stato respinto, ritenendo adeguatamente giustificato il diniego mediante il parere negativo e gli elementi istruttori acquisiti.

  • art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 394/1999

    È richiamato incidentalmente in relazione al coordinamento tra la disciplina del soggiorno e la successiva domanda di protezione internazionale.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione, al compimento della maggiore età, del permesso rilasciato a un minore straniero non accompagnato, il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali costituisce un presupposto necessario del rilascio, anche quando il minore sia stato affidato o sottoposto a tutela.
  • La mera presenza di un affidamento di fatto presso un parente entro il quarto grado non attribuisce automaticamente il diritto alla conversione del permesso: occorre comunque il parere ministeriale favorevole previsto dalla disciplina speciale.
  • Un parere ministeriale negativo fondato sull'assenza di un percorso di integrazione sociale e civile durante la minore età può legittimamente sorreggere il diniego quando sia coerente con la documentazione dei servizi sociali e con la concreta durata e qualità dell'accoglienza familiare.
  • La Questura, in presenza di un parere ministeriale sfavorevole, non dispone di un autonomo potere di disattenderlo ai fini del rilascio del permesso; il suo autonomo apprezzamento assume rilievo, in particolare per ragioni di sicurezza, quando il parere ministeriale sia invece positivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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