Sentenza n. 53/2026 - Pescara, Sezione 1
per la declaratoria: 1) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Penne (Pe) in ordine all'istanza formale, avanzata dai Sig.ri Richman e Di Campli in data 1 luglio 2025, di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile pericolante sito in Penne, alla Via Vico Gaudiosi nel tratto ad intersezione con Via De Crollis, adottando ogni misura strutturale, idonea e necessaria a rimuovere la situazione di pericolo, nonché al ripristino tempestivo della viabilità della strada pubblica interclusa; Per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la richiesta avanzata, ovvero ad ottenere in merito un provvedimento amministrativo espresso in riscontro alla loro istanza; Per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di rendere un provvedimento amministrativo espresso in riscontro all'istanza dei ricorrenti; Per la condanna dell'Amministrazione resistente, ex art. 34, comma 1, lettera c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio con conseguente risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.; Nonchè, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota (di natura soprassessoria) Prot. n. 0015406 del 23.09.2025 del Comune di Penne (prot. generale - AOO:A83C274), notificata in pari data, di riscontro all'istanza formale in data 1 luglio 2025, e di tutti i suoi atti connessi, presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza volta alla messa in sicurezza di un immobile pericolante e al ripristino della viabilità pubblica, nonché nota comunale ritenuta soprassessoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un'abitazione prospiciente un fabbricato in condizioni di degrado statico e strutturale, hanno chiesto al Comune di Penne di adottare ogni misura necessaria per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità e ripristinare la viabilità di una strada pubblica interclusa. Hanno dedotto l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, l'adozione delle misure necessarie e il risarcimento in forma specifica; in subordine, hanno impugnato la nota comunale di riscontro ritenuta soprassessoria. Il Comune ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato preliminarmente la tardività della memoria comunale, depositata il giorno precedente l'udienza camerale, e non ne ha tenuto conto. Nel merito processuale, ha ritenuto inammissibile il ricorso perché l'istanza mirava non alla conclusione di un procedimento già avviato, ma all'apertura di un procedimento d'ufficio finalizzato all'adozione di provvedimenti di messa in sicurezza o di ordinanze contingibili e urgenti. Tali poteri, riconducibili agli artt. 50 e 54 TUEL, implicano valutazioni ampiamente discrezionali e non sono attivabili mediante il rito sul silenzio. Il Collegio ha comunque rilevato che il Comune aveva effettuato sopralluoghi e adottato un'ordinanza del 2021, con ordine ai proprietari dell'immobile di provvedere alla messa in sicurezza, nonché un'ordinanza del 2024 di chiusura e transennamento della strada. Ha però evidenziato che, nonostante l'inottemperanza dei proprietari, non risultava eseguita d'ufficio la messa in sicurezza con recupero delle spese, secondo quanto previsto dall'ordinanza e dall'art. 54, comma 7, TUEL.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. consente di ottenere la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere un procedimento quando ne siano scaduti i termini, ma non può essere utilizzato per imporre l'avvio di un procedimento d'ufficio o l'esercizio di poteri extra ordinem caratterizzati da ampia discrezionalità. L'istanza dei ricorrenti aveva natura meramente sollecitatoria e non era idonea a configurare un silenzio-inadempimento giustiziabile. La sentenza ha tuttavia dato atto della mancata esecuzione d'ufficio dell'ordinanza comunale pregressa, pur senza adottare statuizioni di annullamento o condanna su tale profilo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di concludere il procedimento non sorge automaticamente per effetto di ogni istanza privata, ma deve essere valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche del potere amministrativo sollecitato.
art. 31 c.p.a.
Il rito sul silenzio è utilizzabile quando siano scaduti i termini per la conclusione di un procedimento già dovuto, non per ottenere l'apertura di un procedimento d'ufficio fondato su poteri discrezionali.
art. 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio non è proponibile per sollecitare l'esercizio di poteri amministrativi ampiamente discrezionali, quando l'istanza privata abbia natura meramente sollecitatoria.
art. 50 d.lgs. 267/2000
I poteri extra ordinem del sindaco a tutela dell'incolumità pubblica comportano valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
art. 54 d.lgs. 267/2000
I poteri sindacali, compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi imposti ai proprietari inadempienti, si collocano nell'ambito di valutazioni amministrative e delle modalità di attuazione previste dalla legge.
art. 54, comma 7, d.lgs. 267/2000
In caso di mancata ottemperanza all'ordine di messa in sicurezza, l'amministrazione può procedere d'ufficio con recupero delle spese a carico degli interessati; la sentenza ha rilevato che tale esecuzione non risultava effettuata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può segnalare alle parti, in udienza, un possibile profilo di inammissibilità del ricorso.
artt. 73 e 87 c.p.a.
La memoria depositata il giorno precedente l'udienza camerale è tardiva e non deve essere considerata ai fini della decisione.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La domanda di condanna all'adozione di misure idonee presuppone la proponibilità e l'accoglibilità dell'azione principale, che nel caso concreto è stata dichiarata inammissibile.
art. 2058 c.c.
Il risarcimento in forma specifica richiesto dai ricorrenti non è stato esaminato favorevolmente a causa dell'inammissibilità dell'azione principale.
Massime di principio
- Il rito avverso il silenzio presuppone la scadenza del termine per la conclusione di un procedimento amministrativo già dovuto e non consente di imporre all'amministrazione l'apertura di un procedimento d'ufficio.
- Le istanze private dirette a sollecitare l'esercizio di poteri amministrativi ampiamente discrezionali, inclusi i poteri contingibili e urgenti, hanno natura meramente sollecitatoria e non fanno sorgere, di regola, un obbligo giuridico di provvedere azionabile mediante gli artt. 31 e 117 c.p.a.
- La circostanza che l'amministrazione abbia già adottato provvedimenti a tutela della pubblica incolumità non trasforma una richiesta di ulteriori interventi discrezionali in un procedimento a iniziativa privata soggetto al rito sul silenzio.
- La memoria difensiva depositata il giorno precedente l'udienza camerale, in violazione dei termini applicabili, è tardiva e non deve essere valutata dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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