Sentenza n. 52/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota comunale n.21198 del 29 novembre 2024, di comunicazione tra gli altri al Sig. Giovanni Pasquini dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.13 del 22 novembre 2019, della conseguente determina n.7 del 21 gennaio 2025 in parte qua, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione e successiva determina di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e la successiva determina di acquisizione gratuita e sanzione, deducendo la violazione degli artt. 27, comma 2, e 31, commi 2, 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001, dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, contraddittorietà, ingiustizia, carenza di motivazione, illogicità, irrazionalità e perplessità. In particolare, ha sostenuto che la comunicazione del 29 novembre 2024 non gli era stata notificata; che l’ordinanza di demolizione del 2019 non indicava le conseguenze dell’inottemperanza; che la sanzione era priva di adeguata motivazione quanto alla sua quantificazione; e che mancava l’elemento soggettivo della colpevolezza. A quest’ultimo riguardo, il Comune aveva inizialmente ritenuto sufficiente cessare l’utilizzo dell’area come parcheggio, aveva preso atto di una variazione catastale, aveva dissentito dall’Agenzia delle Entrate, che riteneva necessaria la rimozione delle opere funzionali al parcheggio, e aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione con determina del 21 settembre 2023. Dopo la sospensione cautelare disposta dal TAR, il ricorrente aveva comunque rimosso le opere, presentato una CILA, comunicato la fine dei lavori e ottenuto l’attestazione comunale dell’avvenuta esecuzione dell’intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa all’assenza di colpevolezza. Ha affermato che l’acquisizione gratuita del bene e l’irrogazione della sanzione pecuniaria previste dall’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppongono l’accertamento di elementi di colpevolezza in capo al soggetto inottemperante. Nel caso concreto, la condotta e le indicazioni dell’amministrazione avevano generato una situazione oggettivamente equivoca circa le modalità necessarie per adempiere all’ordinanza: il Comune aveva ritenuto sufficiente la cessazione dell’uso a parcheggio, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la necessità di rimuovere le opere, e il Comune aveva anche sospeso l’efficacia dell’ordinanza. Tali circostanze, unite alla successiva esecuzione spontanea della demolizione da parte del ricorrente, escludevano la colpevolezza per la mancata ottemperanza nei termini. Il giudice ha valorizzato inoltre i principi di collaborazione, buona fede oggettiva e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato, ai sensi dell’art. 1 l. 241/1990. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati con riferimento alla posizione del ricorrente. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita dell’immobile e l’irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione richiedono la presenza di elementi di colpevolezza in capo al soggetto inottemperante.
art. 1 l. 241/1990
I rapporti tra amministrazione e privato devono essere improntati ai principi di collaborazione, buona fede oggettiva e correttezza; tali principi rilevano anche nella valutazione della colpevolezza dell’inottemperanza a un ordine demolitorio.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
Norma indicata tra quelle la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; la sentenza non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della disposizione.
art. 31, commi 2 e 4, d.P.R. 380/2001
Norme indicate tra quelle la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; la decisione fonda l’accoglimento principalmente sul requisito della colpevolezza previsto per le conseguenze dell’inottemperanza.
art. 21-nonies l. 241/1990
Norma invocata con riferimento all’annullamento della determina comunale del 2023; la sentenza non decide autonomamente tale profilo, ritenendo assorbente l’assenza di colpevolezza.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’immobile e l’irrogazione della sanzione pecuniaria conseguenti all’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione richiedono non soltanto il dato oggettivo della mancata esecuzione, ma anche elementi di colpevolezza riferibili al soggetto obbligato.
- La colpevolezza dell’inottemperanza può essere esclusa quando le indicazioni e gli atti dell’amministrazione abbiano creato un’incertezza oggettiva sulle attività necessarie per adempiere all’ordine demolitorio.
- La sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione da parte dell’amministrazione e il successivo mutamento della propria posizione sulle modalità di esecuzione sono circostanze rilevanti per escludere la rimproverabilità della mancata ottemperanza nei termini.
- I principi di collaborazione, buona fede oggettiva e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato incidono sulla valutazione della colpevolezza richiesta per applicare le conseguenze sanzionatorie e acquisitive dell’inottemperanza edilizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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