Sentenza n. 51/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n.7 del 21 gennaio 2025 in parte qua, di acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime su cui insistono posti auto scoperti, per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.13 del 22 novembre 2019, con irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale di accertamento dell’inottemperanza e la successiva determina acquisitiva e sanzionatoria, deducendo la violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di proporzionalità e di tutela dell’affidamento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, contraddittorietà, ingiustizia, carenza di motivazione, illogicità, irrazionalità e perplessità. In particolare, ha contestato la mancata notificazione della nota di accertamento, l’omesso avviso nell’ordinanza di demolizione delle conseguenze dell’inottemperanza, l’assenza di motivazione sull’importo della sanzione e, soprattutto, la mancanza di colpevolezza. Il Comune aveva infatti ritenuto inizialmente sufficiente la cessazione dell’utilizzo dell’area come parcheggio, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la necessità di rimuovere le opere funzionali al parcheggio; il Comune aveva espresso un orientamento contrario a quello dell’Agenzia e aveva anche sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione. Dopo la sospensione cautelare degli atti, il ricorrente aveva presentato una CILA, rimosso le opere e comunicato la fine dei lavori; il Comune aveva poi dato atto dell’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per una ragione assorbente: l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria previste dall’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppongono, oltre all’inottemperanza, la colpevolezza del soggetto interessato. Nel caso concreto tale elemento non era ravvisabile, poiché la stessa amministrazione aveva fornito indicazioni non univoche circa le modalità necessarie per ottemperare all’ordinanza, ritenendo dapprima sufficiente il mancato uso dell’area come parcheggio, dissentendo dalla diversa valutazione dell’Agenzia delle Entrate e sospendendo l’efficacia dell’ordinanza. Inoltre, dopo la misura cautelare, il ricorrente aveva eseguito la demolizione entro il termine assegnato e il Comune ne aveva riconosciuto l’avvenuta esecuzione. Il comportamento amministrativo complessivo aveva quindi escluso la rimproverabilità dell’inottemperanza, anche alla luce dei doveri di collaborazione, buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato. Gli atti impugnati sono stati annullati con riferimento alla posizione del ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
solo laddove siano riscontrabili elementi di colpevolezza in capo al soggetto inottemperante
L’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione richiedono non soltanto l’accertamento oggettivo dell’inottemperanza, ma anche la colpevolezza del soggetto interessato.
art. 1 l. n. 241/1990
principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo o correttezza
I rapporti tra amministrazione e privato devono essere improntati a collaborazione, buona fede e correttezza; indicazioni amministrative contraddittorie sulle modalità di ottemperanza possono escludere la colpevolezza dell’inottemperanza.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla contestata tardività e carenza motivazionale dell’autotutela, ma il giudice non ha esaminato tale censura, ritenendo assorbente l’assenza di colpevolezza.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata richiamata tra i parametri di legittimità dedotti, senza specifica applicazione nella ratio decidendi.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria conseguenti all’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione richiedono l’accertamento di una condotta colpevole del destinatario, non essendo sufficiente la sola mancata esecuzione materiale dell’ordine demolitorio.
- La colpevolezza dell’inottemperanza può essere esclusa quando l’amministrazione abbia fornito indicazioni non univoche o contraddittorie sulle attività necessarie per adempiere all’ordinanza di demolizione, inducendo il privato a ritenere sufficiente una condotta poi giudicata inadeguata.
- Nei rapporti relativi all’esecuzione di un’ordinanza di demolizione, i doveri amministrativi di collaborazione, buona fede e correttezza impediscono di imputare al privato l’inottemperanza quando l’incertezza sulle modalità di adempimento sia stata determinata dalla stessa amministrazione.
- L’esecuzione dell’intervento demolitorio dopo l’adozione degli atti acquisitivo e sanzionatorio non elimina automaticamente l’illegittimità degli atti già adottati, qualora al momento dell’accertamento non fosse comunque configurabile la colpevolezza del destinatario.
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