Cassazione Civile, Sentenza n. 25607/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava a Vincenzo Evangelista (titolare di ditta individuale edile) per l'anno 2003 l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata su fatture emesse verso la società Molise Mare s.r.l. in appalto; l'Amministrazione recuperava la maggiore IVA e irrogava sanzioni perché riteneva non corretta l'aliquota. In primo grado il contribuente otteneva l'annullamento delle sanzioni; in appello la Commissione regionale del Molise confermava la pretesa impositiva (ossia che l'IVA agevolata non era applicabile) ma manteneva l'esclusione delle sanzioni ritenendo che non vi fosse intento fraudolento e che, comunque, non vi era danno per l'erario dato che il committente avrebbe detratto l'eventuale maggior IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente anche nella parte relativa alla esclusione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto che la violazione fosse sostanziale (omesso versamento della maggiore IVA dovuta) e quindi non ricorressero le cause di non punibilità invocate. Ha compensato le spese nei giudizi di merito e condannato l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Norma richiamata nei motivi di ricorso; la Corte non si sofferma su una specifica interpretazione sostanziale di questo articolo nel provvedimento ma lo cita come riferimento procedurale nel contesto dell'impugnazione.
art. 6 d.lgs. n. 472/1997 (comma 2 e comma 5-bis)
Comma 2: esclude la punibilità quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Comma 5-bis: esclude punibilità per le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni meramente formali). La Corte ha ritenuto che nel caso concreto non ricorressero le condizioni di incertezza né si trattasse di violazione meramente formale, bensì di violazione sostanziale con omesso versamento.
art. 10, comma 3, legge n. 212/2000
Prevede che le sanzioni non siano irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza interpretativa o si traduce in mera violazione formale senza debito d'imposta. La Corte ha richiamato questa norma per affermare che, non essendo presente incertezza interpretativa e trattandosi di omesso versamento, la causa di esclusione non può operare.
artt. 18, 19 e 60, D.P.R. n. 633/1972
Norme sul regime IVA, modalità di applicazione e detrazione. Sono le disposizioni di riferimento per valutare l'errata applicazione dell'aliquota e la determinazione della base imponibile; la Corte ha ritenuto che l'errata applicazione dell'aliquota agevolata abbia comportato una violazione sostanziale ai sensi della normativa IVA, con conseguente recupero dell'imposta e applicabilità delle sanzioni.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse soltanto se sussistono condizioni di obiettiva incertezza interpretativa della norma o se la violazione è meramente formale e non produce alcun pregiudizio alla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento.
- L'assenza di intento fraudolento del contribuente non è sufficiente, di per sé, a escludere l'applicazione delle sanzioni quando la violazione abbia inciso sul versamento dell'imposta (violazione sostanziale).
- Il fatto che il cessionario/committente avrebbe potuto detrarre la maggiore IVA non elimina automaticamente il pregiudizio o la rilevanza della violazione ai fini dell'imposizione: l'istituto della detrazione non costituisce fondamento per escludere le sanzioni se l'imposta non è stata versata correttamente.
- Occorre qualificare rigorosamente la fattispecie tra violazione sostanziale, violazione formale e violazione meramente formale; solo le ultime, identificate dalla normativa (art. 5‑bis/6 d.lgs. 472/1997), escludono la punibilità.
- La pendenza di un giudizio sulla legittimità di una norma tributaria non costituisce di per sé una condizione oggettiva di incertezza interpretativa che legittimi l'esclusione delle sanzioni.
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