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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14284/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della rinuncia al ricorso incidentale, ritenendole entrambe munite dei requisiti di legge ex artt. 390 e 391 c.p.c. e, poiché le rinunce erano state vicendevolmente accettate, ha dichiarato estinto il procedimento di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, rilevando che nulla doveva disporsi in ragione della reciproca accettazione delle rinunce.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia giungeva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Bari, ma dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della lite né le questioni giuridiche decise nel merito. Si ricava soltanto che il giudizio di legittimità era stato promosso da una società a socio unico contro una Regione e contro un ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, con la partecipazione anche di ulteriori amministrazioni intimati. Successivamente, la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso principale e il controricorrente/ricorrente incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale; le rinunce sono state reciprocamente accettate.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso principale è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti dalla norma per produrre l'effetto estintivo del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso incidentale è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti dalla norma e idonea, insieme alla relativa accettazione, a determinare l'estinzione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso principale e la rinuncia al ricorso incidentale, se ritualmente depositate e reciprocamente accettate, determinano l'estinzione del procedimento.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinunce accettate dalle controparti, la Corte può non porre alcuna regolazione delle spese ovvero compensarle, se ne ricorrono i presupposti processuali.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non entra nel merito delle censure originariamente proposte e si limita a verificare la sussistenza dei presupposti formali ed effetti estintivi previsti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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