Cassazione Penale, Sentenza n. 35657/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 e deduceva: (1) violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando l'esiguità del danno/pericolo e il modesto grado di colpevolezza; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo il fatto di minima offensività. Il ricorso è fondato su censure di motivazione e sulla richiesta di rivalutazione della lieve offensività del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifico il primo motivo perché l'appellante non aveva individuato né descritto gli elementi concreti che giustificassero la tenuità del fatto, materia di valutazione discrezionale del giudice di merito. Ha ritenuto generico il secondo motivo, osservando che la concessione delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale e che la motivazione del giudice di merito, che aveva considerato anche la condotta tenuta durante la permanenza irregolare, era congrua. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Qualifica la condotta contestata (contravvenzione in materia di immigrazione) come fatto sanzionato: il procedimento e la condanna impugnata riguardano tale disposizione.
Invocata dal ricorrente come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che l'applicazione di tale causa è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e richiede che il ricorrente specifichi gli elementi concreti che la rendono applicabile.
Riguarda le circostanze attenuanti speciali (attenuanti comuni) e qui è stato invocato per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la loro concessione è valutazione di merito e non suscettibile di rinnovata valutazione in Cassazione se motivata congruamente.
Menzionato come parametro motivazionale: la Corte osserva che il giudice di merito non è obbligato a esaminare necessariamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p. per motivare la non concessione delle attenuanti generiche, purché la valutazione sia congrua e logica.
Prevede la condanna alle spese e la facoltà di infliggere una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000.
Corte cost., sent. n. 186/2000 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può applicarsi la sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere tale colpa.
Massime di principio
- Le domande di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto richiedono che il difensore indichi chiaramente e concretamente gli elementi di fatto che giustificano la tenuità: mere affermazioni generiche sono inidonee.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione non riforma decisioni meramente basate su apprezzamenti di fatto ben motivati.
- Per impugnare con successo in Cassazione motivazioni di merito occorre censurare vizi di diritto, carenze logiche o contraddizioni nella motivazione, non limitarsi a riaffermare la propria versione fattuale.
- La genericità dei motivi di appello o di ricorso costituisce motivo di inammissibilità: l'impugnazione deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35623/2023 del 25/08/2023
- Sentenza penale · 25 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35624/2023 del 25/08/2023
- Sentenza penale · 25 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35625/2023 del 25/08/2023
- Sentenza penale · 25 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35626/2023 del 25/08/2023
- Sentenza penale · 25 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35628/2023 del 25/08/2023
- Sentenza penale · 25 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35630/2023 del 25/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →