Cassazione Civile, Ordinanza n. 29825/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una lite promossa da una coerede del de cuius contro la banca presso cui il figlio del de cuius aveva ottenuto un mutuo fondiario garantito, tra l’altro, da una fideiussione prestata dal padre a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del figlio. L’attrice sosteneva che tale fideiussione, resa da soggetto con patrimonio sostanzialmente incapiente e con clausola estensiva agli eredi del fideiussore, fosse nulla perché diretta a frustrare o svuotare l’azione di riduzione e, più in generale, a eludere norme inderogabili in materia di successione necessaria; in subordine ne deduceva la nullità per difetto di causa concreta, per frode alla legge e per motivo illecito comune. Dopo un primo giudizio di legittimità che aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello limitatamente alla questione della causa, il giudice di rinvio aveva escluso la nullità della fideiussione e respinto le domande, regolando anche le spese. Nel ricorso per cassazione proposto dall’eredità rilasciata della fideiubente si denunciavano: 1) violazione delle norme sulla successione necessaria e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la fideiussione fosse stata costruita per impedire l’effettività dell’azione di riduzione e che il giudicato successorio di altro tribunale rendesse ormai incontestata la lesione di legittima; 2) violazione delle norme sulla frode alla legge e sul motivo illecito comune, sostenendo che la finalità del negozio fosse proprio quella di neutralizzare la tutela dei legittimari; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, lamentando l’assenza di compensazione nonostante la complessità della vicenda e le alterne decisioni nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’eredità rilasciata, ritenendo infondati i motivi perché diretti a riaprire questioni già coperte da giudicato interno o comunque già definite dal precedente giudizio di legittimità; in particolare ha affermato che la sentenza d’appello del 2014 aveva già escluso la prova dell’intento di violare norme inderogabili e del motivo illecito comune, e che il successivo giudizio di rinvio non poteva rimettere in discussione tali punti. Ha invece accolto il ricorso incidentale condizionato degli eredi beneficiati, cassando sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito con compensazione delle spese del precedente giudizio di legittimità tra i ricorrenti incidentali e la controparte, poiché la condanna personale alle spese degli eredi beneficiati era stata disposta senza indicare i gravi motivi richiesti dall’art. 94 c.p.c. La Corte ha inoltre compensato le spese del presente giudizio di cassazione tra tutte le parti e ha dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
"Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari"
La norma è stata ritenuta inapplicabile a un atto di fideiussione prestato in vita, perché opera nell’ambito delle successioni testamentarie e non impedisce in via generale ai soggetti viventi di disporre del proprio patrimonio o di prestare garanzie.
Il motivo illecito comune non è stato ritenuto provato; la Corte richiama il passaggio in giudicato della sentenza d’appello che aveva escluso la dimostrazione dell’intento illecito e, comunque, osserva che il tema non poteva essere riaperto nel giudizio successivo.
La frode alla legge è stata esclusa perché non risultava identificata né dimostrata una specifica norma imperativa elusa dal negozio di fideiussione, al di fuori del tema della causa già definito nei precedenti gradi.
È stata richiamata quale norma sulla causa come elemento essenziale del contratto, ma la Corte ha ritenuto che la questione della mancanza di causa fosse già stata decisa nel precedente giudizio di legittimità e non potesse essere riaperta nei termini prospettati dal ricorso principale.
È stata invocata dalla ricorrente in materia di patti successori e divieti successori, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che la fideiussione non integrasse un patto successorio nei termini dedotti.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla reintegrazione della legittima e sull’azione di riduzione, senza che la Corte vi riconoscesse una violazione idonea a incidere sulla validità della fideiussione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela del legittimario e l’azione di riduzione; la Corte non ha condiviso che da ciò derivasse la nullità della fideiussione.
Invocato insieme alle altre disposizioni successorie per sostenere la lesione delle ragioni dei legittimari; la Corte non ha ritenuto la censura decisiva.
Richiamato in funzione di tutela del legittimario contro gli acquisti dal donatario; la Corte non ha tratto da esso una causa di nullità della fideiussione.
Invocato dalla ricorrente tra le norme successorie asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse conseguenze sulla validità del negozio di garanzia.
Norma successoria richiamata dalla ricorrente nel tentativo di fondare la violazione delle regole della successione necessaria; non accolta come base della nullità del negozio.
È stata la norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione, in particolare per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dalla ricorrente principale per contestare la regolazione delle spese, ma la Corte ha ribadito che la soccombenza comporta la condanna alle spese e che la compensazione resta discrezionale.
La compensazione delle spese è stata ritenuta non doverosa in caso di soccombenza totale, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice.
"gli eredi beneficiati" possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza
La condanna personale degli eredi beneficiati alle spese processuali richiede l’indicazione espressa di gravi motivi; in mancanza, la statuizione viola la norma ed è cassabile, con decisione nel merito sulla regolazione delle spese.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
È stato utilizzato per decidere nel merito la questione delle spese dopo la cassazione sul punto, disponendo la compensazione.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
È richiamato nel precedente principio di diritto: la fideiussione conserva funzione di garanzia anche se il patrimonio del fideiussore è attualmente incapiente, poiché resta la soggezione del garante alla responsabilità patrimoniale.
Massime di principio
- La fideiussione non è nulla per mancanza di causa solo perché il garante, al momento della prestazione, sia privo di adeguata capacità patrimoniale: la funzione del negozio resta quella di estendere la base soggettiva della garanzia patrimoniale, indipendentemente dall’attuale solvibilità.
- Le censure che tendano a riaprire questioni già coperte da giudicato interno o già definite in un precedente giudizio di legittimità non possono essere accolte nel successivo ricorso, neppure se riproposte sotto diverse etichette (causa illecita, frode alla legge, motivo illecito).
- La frode alla legge richiede l’individuazione di una specifica norma imperativa elusa e la dimostrazione della struttura negoziale elusiva; in mancanza di tale prova, non può dichiararsi la nullità del negozio.
- Il motivo illecito comune presuppone un accordo tra le parti e non può essere desunto in modo apodittico da una finalità unilaterale o dalla mera convenienza economica dell’operazione.
- La compensazione delle spese processuali non è obbligatoria in caso di soccombenza totale, ma rimane affidata alla valutazione discrezionale del giudice.
- La condanna personale degli eredi beneficiati alle spese richiede una motivazione specifica sui gravi motivi; in assenza di tale specificazione, la condanna viola l’art. 94 c.p.c. e va cassata con regolazione nel merito.
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