Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26294/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992). Due motivi principali: 1) omissione/errore nell'applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (per i reati contravvenzionali la diminuzione è della metà, non di un terzo), con conseguente richiesta di correzione del trattamento sanzionatorio e contestuale doglianza sulla prescrizione intervenuta; 2) censura dell'erronea valutazione dei precedenti ai fini della negazione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i provvedimenti in atti (decreti di archiviazione e sentenze ex art. 131-bis) non potevano essere equiparati a condanne e non avrebbero potuto rilevare per escludere il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prescrizione: il reato, commesso il 13/11/2018, è soggetto al regime della "legge Orlando" (legge 23/6/2017 n.103) che prevede sospensioni della prescrizione; pertanto il reato non è prescritto. Ha invece accolto il primo motivo riguardante l'omessa riduzione della pena in sede di giudizio abbreviato: per i reati contravvenzionali la diminuzione è della metà e non di un terzo; la cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena, riducendola da 2 mesi e 900 euro a 1 mese e 15 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, ai sensi dell'art. 620 c.p.p.. Il secondo motivo (sui precedenti e sulla sospensione condizionale) è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla documentazione pregressa (anche decreti di archiviazione e provvedimenti ex art. 131-bis) per valutare la personalità e la capacità a delinquere ai fini del giudizio prognostico per la sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 285/1992, art. 186

    art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies

    Norma che disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza; qui applicata per la condanna dell'imputato in relazione ai valori alcolemici rilevati.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")

    Ha modificato la disciplina della prescrizione (art. 159 c.p.p.) introducendo sospensioni del corso della prescrizione nei gradi di giudizio; per i reati commessi dal 3/8/2017 si applica il regime che prevede tali sospensioni.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("legge Bonafede")

    Ha ulteriormente modificato la disciplina della sospensione della prescrizione, prevedendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado fino all'esecutività o all'irrevocabilità della sentenza che definisce il giudizio (applicabile con efficacia temporale indicata dalla norma).

  • legge 27 settembre 2021, n. 134 ("Riforma Cartabia")

    Ha abrogato l'art. 159 c.p.p. (nella versione "Orlando") e introdotto l'art. 161-bis c.p.; disciplina il nuovo regime di prescrizione e, per alcuni periodi temporali, l'istituto dell'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) per reati commessi da data indicata dalla legge.

  • art. 161-bis c.p.

    introdotto dalla legge n. 134/2021

    Stabilisce che il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado (disciplina successiva alla "Orlando"), rilevante per reati commessi dopo la decorrenza prevista.

  • art. 344-bis c.p.p.

    introdotto per i soli reati commessi dal 10/1/2020

    Prevede l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione dei gradi di giudizio entro termini prefissati; norma processuale avente effetti differenziati per reati commessi dopo la data indicata.

  • art. 159 c.p.p.

    art. 159, comma 2 (testo introdotto dalla legge Orlando)

    Disposizione originaria della "Orlando" che prevedeva sospensioni della prescrizione tra i gradi di giudizio; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai fatti commessi il 13/11/2018.

  • art. 442 c.p.p., co. 2

    Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la legge 103/2017 ha stabilito la misura della riduzione (per i contravventori la metà).

  • art. 438 c.p.p., co. 6-ter

    Prevede l'obbligo del giudice del dibattimento di applicare la diminuzione di pena ove rilevi l'erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato; conferma inderogabilità della misura della riduzione.

  • art. 620 c.p.p., lett. i)

    art. 620, lett. i) (novellato dalla legge n. 103/2017)

    Attribuisce alla Cassazione il potere di annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la correzione è una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti di fatto.

  • art. 164 c.p.

    Regola il giudizio prognostico per la sospensione condizionale della pena; può essere fondato anche sui precedenti giudiziari ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p., co. 2, n. 2

    Consente al giudice di tenere conto dei precedenti (anche non definitivi) per la valutazione della personalità e della capacità a delinquere ai fini delle circostanze e delle misure alternative.

  • art. 115-bis c.p.p.

    Introduzione legislativa volta a rafforzare la presunzione di innocenza; non impedisce tuttavia al giudice di utilizzare elementi processuali antecedenti per il giudizio prognostico.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede misure alternativamente deflattive (es. estinzione o archiviazioni) e misure di non condanna; la Corte ha ritenuto che provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 131-bis possano comunque contribuire alla valutazione della personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • Verificare sempre quale regime di prescrizione si applica in base alla data del reato: per i fatti commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2020 si applica la disciplina "Orlando" con sospensioni; per fatti successivi occorre considerare le modifiche apportate da Bonafede e poi dalla Riforma Cartabia.
  • In caso di giudizio abbreviato per reati contravvenzionali la riduzione della pena è pari alla metà; il giudice non può applicare una misura diversa e, se omessa, la Cassazione può annullare e rideterminare la pena aritmeticamente senza rinvio.
  • La presentazione di ricorso per cassazione non determina automaticamente l'estinzione del reato per prescrizione: va calcolato il termine concreto tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa applicabile al caso concreto.
  • Per la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice può legittimamente basare il giudizio prognostico anche su precedenti giudiziari e provvedimenti non necessariamente sfociati in condanna definitiva; provvedimenti ex art. 131-bis o decreti di archiviazione possono essere considerati elementi della personalità e della vita dell'imputato.
  • Quando la rettifica richiesta è meramente aritmetica e non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può correggere direttamente il trattamento sanzionatorio senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Distinguere sempre tra prescrizione (estinzione del reato) e improcedibilità (conseguenza processuale per mancata definizione entro termini stabiliti): hanno cause e ambiti di applicazione diversi e rilevano diversamente in funzione della data del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.