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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5786/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI 2017: la società deduceva di non essere soggetta al tributo perché produceva rifiuti speciali terziari/secondari (imballaggi) gestiti privatamente e perché il Comune non avrebbe mai organizzato il servizio di raccolta/gestione. In subordine contestava l'entità della pretesa e la corretta applicazione delle riduzioni tariffarie previste per i rifiuti avviati al riciclo, nonché la legittimità del regolamento comunale che limitava la riduzione al 50%. Il Comune contestava la qualificazione dei rifiuti e deduceva la mancata prova, da parte della contribuente, del riciclo (anziché mero recupero).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi principali della ricorrente ma ha accolto l'ultimo motivo (relativo alla disciplina delle riduzioni) e il primo motivo del ricorso incidentale del Comune (carenza di motivazione sulla quantificazione della riduzione). La sentenza di merito è stata cassata limitatamente a tali questioni e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame. Principali statimenti: il regolamento comunale che fissava un limite massimo del 50% alla riduzione è illegittimo e va disapplicato; la riduzione deve essere applicata in modo proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo, secondo il criterio legale; tuttavia la sentenza di appello aveva quantificato l'80% di riduzione in modo vago e privo di adeguata motivazione, per cui la quantificazione va ricalcolata con adeguata motivazione e verifica probatoria (anche circa la distinzione tra recupero e riciclo). La Corte ha inoltre richiamato l'onere probatorio sulla dimostrazione delle quantità avviate al riciclo e la necessità di motivazione nel calcolo della riduzione. Le spese sono rinviate alla Corte di merito.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, comma 649 e seguenti)

    “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”

    La Corte ritiene che, nella versione vigente ratione temporis, la norma impone riduzioni proporzionali per i rifiuti avviati al riciclo; i regolamenti comunali non possono introdurre limiti massimi (es. 50%) che alterino il principio di proporzionalità imposto dalla legge statale

  • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 183 e art. 238, comma 10)

    Art. 183: distinzione tra 'recupero' (genere) e 'riciclo' (specie del recupero). Art. 238 (nella versione ratione temporis e riferita alla Tariffa): prevedeva l'applicazione di coefficienti di riduzione proporzionali alle quantità avviate al recupero; la Corte evidenzia che le modifiche normative e interpretative rendono rilevante la distinzione fra recupero e riciclo ai fini delle riduzioni TARI

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (art. 7, comma 2)

    per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi

    Il richiamo del legislatore ai criteri del DPR riguarda la quantificazione della tariffa; tuttavia non travolge la modifica legislativa che, nel 2014, ha posto l'accento sull'avvio al riciclo come presupposto della riduzione per la TARI

  • Costituzione (art. 117 e art. 119)

    I regolamenti comunali devono rispettare il sistema delle fonti e i principi di coordinamento della finanza pubblica; la potestà regolamentare non può contrastare le disposizioni statali che disciplinano la materia tributaria

  • codice civile (art. 2697)

    Riferimento all'onere della prova: la contribuente deve fornire prove adeguate circa le quantità di rifiuti avviate al riciclo/recupero (attestazioni, documentazione degli impianti autorizzati)

  • norme processuali (art. 360 c.p.c., art. 366 c.p.c.)

    La Corte ha dichiarato inammissibili motivi di cassazione che non rispettano i requisiti di specificità e il dovere di confrontare le censure con le parti della sentenza impugnata; i motivi devono indicare le norme dedotte violate e gli elementi della sentenza in contrasto con esse

  • giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 585/2018)

    Richiamato per confermare il principio che la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver auto-riciclato e che un limite massimo non previsto dal legislatore è illegittimo

Massime di principio

  • La riduzione della quota variabile della TARI per i produttori di rifiuti assimilati deve essere applicata in modo proporzionale alle quantità effettivamente avviate al riciclo, se la normativa vigente fa riferimento al 'riciclo'; un regolamento comunale non può introdurre un tetto massimo che alteri tale proporzionalità
  • Il termine 'riciclo' è una specie del più ampio 'recupero': la distinzione è rilevante perché la legge nazionale, dopo modifiche, ha focalizzato la riduzione sulla prova dell'avvio al riciclo; tuttavia i Comuni possono prevedere anche ulteriori agevolazioni per il recupero se non contrastano la normativa statale
  • Spetta al contribuente provare le quantità avviate al riciclo/recupero mediante documentazione e attestazioni degli operatori autorizzati; la valutazione della prova è questione di merito rimessa al giudice di merito
  • La Corte di merito deve motivare chiaramente il criterio e il calcolo della riduzione applicata: decisioni arbitrarie o prive di esplicita motivazione sulla misura della riduzione sono annullabili
  • I regolamenti comunali in materia tributaria devono rispettare gli obblighi di coordinamento con la normativa statale e i principi costituzionali (art. 117 e 119 Cost.); in caso di conflitto la norma nazionale prevale e la disposizione regolamentare può essere disapplicata
  • In appello e in sede di cassazione non è consentito svolgere un sindacato di merito mascherato: le doglianze di fatto sulla natura dei rifiuti o sulla effettiva mancanza del servizio di raccolta devono essere dedotte e provate nei gradi di merito e non con motivi di cassazione vaghi

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