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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5734/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 8113/2020 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione; motivo unico: errore di fatto della Corte di legittimità che aveva ritenuto fosse stata disposta e acquisita in appello una nuova consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica diversa da quella di primo grado, mentre in realtà in appello non era stata disposta alcuna nuova CTU. L'errore avrebbe inciso sul rigetto dei primi due motivi di cassazione, che contestavano la valutazione di una copia di scrittura privata formalmente disconosciuta e l'ammissione di prova testimoniale ritenuta viziata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato in parte l'ordinanza impugnata nella parte relativa allo scrutinio del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione, ritenendo sussistente un errore di fatto consistente nella falsa affermazione che in appello fosse stata disposta una nuova CTU. In sede rescissoria la Corte ha comunque dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso per cassazione. Sulle spese: confermata la statuizione dell'ordinanza impugnata per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente (liquidate in dettaglio), spese del giudizio di revocazione compensate per metà e per la restante metà a carico del ricorrente; indicazioni sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.; art. 395 n.4 c.p.c.

    art. 391-bis c.p.c.; art. 395, n. 4, c.p.c.

    Consentono la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che lo 'svista' sul fatto processuale (falsa attribuzione di una nuova CTU in appello) costituisse errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione parziale dell'ordinanza

  • artt. 2702, 2719, 2721 c.c.

    artt. 2702, 2719, 2721 c.c.

    Regole sulla prova documentale e sul disconoscimento: la parte che produce copia di una scrittura privat a e la reclama come prova deve, di norma, depositare l'originale o seguire le regole di verificazione; il mancato deposito dell'originale limita l'uso probatorio della copia

  • art. 214, 215, 216, 223, 224 c.p.c.

    artt. 214-216, 223-224 c.p.c. (con particolare riferimento ad art. 216 c.p.c.)

    Disciplina della verificazione e degli atti di comparazione: il giudice deve valutare la regolarità della procedura di verificazione e la parte istante deve indicare e produrre gli elementi richiesti per la comparazione

  • art. 157 c.p.c.

    art. 157 c.p.c., comma 2 e 3

    Prevede l'eccezione di nullità per difetti nell'ordinanza che dispone la prova; la mancata tempestiva eccezione ha effetto preclusivo

  • art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni non sollevate o non mantenute in primo grado devono essere riproposte in appello secondo le regole processuali, pena la preclusione

  • art. 115 e art. 116 c.p.c.

    Regole sulla valutazione della prova e sul divieto di prova per relatione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione prudente della prova, e che la doglianza su cattivo apprezzamento è ammissibile solo nei termini ristretti sul vizio di motivazione

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Motivo di cassazione per nullità del procedimento per violazione delle norme sulle prove; la Corte ha esaminato la censura ma l'ha dichiarata inammissibile per carenze formali e procedurali

  • art. 336 c.p.c.

    art. 336 c.p.c., primo comma

    Stabilisce che la parte dell'ordinanza revocata relativa alle spese cede in seguito all'accoglimento della revocazione; la Corte ha disposto conseguenti statuizioni sulle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come da legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Regole sul contributo unificato in caso di successivi ricorsi: la Corte ha dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis

    d.l. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (convertito)

    Norma emergenziale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; la causa è stata trattata in base a tale disciplina

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile quando la Corte ha compiuto una svista materiale su un fatto processuale decisivo che ha influito sul decisione.
  • Quando una parte produce solo una copia fotostatica di una scrittura privata formalmente disconosciuta, essa deve, se intende valersene come prova documentale, depositare l'originale o seguire la procedura di verificazione prevista; in mancanza la copia ha limiti probatori e la sua utilizzazione può essere contestata.
  • Le eccezioni relative a nullità dell'ordinanza che dispone prove (es. mancata disponibilità dell'originale per la CTU) devono essere sollevate tempestivamente ex art. 157 c.p.c.; la mancata tempestiva deduzione determina preclusione.
  • La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nell'ammettere e valutare le prove (anche testimonianze), ma il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è limitato: i rilievi sul 'cattivo apprezzamento' sono ammessi in cassazione solo entro i ristretti confini consentiti per i vizi di motivazione.
  • In controversie documentali e perizie, è essenziale documentare proceduralmente le richieste probatorie (es. indicare scritture di ausilio per la comparazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), pena l'inammissibilità o l'inefficacia della prova.
  • Le questioni di costo processuale e contributo unificato possono essere influenzate dall'esito parziale di una revocazione: occorre valutare la normativa sul contributo unificato e le conseguenze previste dall'art. 336 c.p.c.

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