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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5775/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI anno 2014: la ricorrente sosteneva che i rifiuti prodotti erano speciali assimilabili (in particolare imballaggi secondari/terziari) e che il Comune non aveva istituito/attivato il servizio di raccolta per i rifiuti speciali, chiedendo la riduzione o l'esclusione della quota variabile della tassa sulla base dell'avvio al recupero/riciclo dei materiali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (in particolare ha confermato che non è possibile in sede di legittimità riesaminare gli accertamenti di fatto dei giudici di merito e che incombe al contribuente l'onere di provare i presupposti per agevolazioni). Tuttavia ha accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo che per l'anno 2014 si applicasse la formulazione originaria dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (commi 649 e 661), secondo cui i Comuni dovevano prevedere riduzioni o escludere la tassa in relazione alle quantità di rifiuti assimilati dimostrate come avviate al recupero. Poiché la sentenza di merito aveva escluso la riduzione per mancata prova del "riciclo" non considerando il "recupero" sufficiente, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai profili accolti e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per nuovo esame in diversa composizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale)

    Definisce recupero e riciclo (art. 183) e disciplina rifiuti; la Corte richiama la distinzione giuridica tra recupero (genere) e riciclo (specie) per qualificare le riduzioni tariffarie

  • legge n. 147 del 2013

    "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati" (art.1, comma 649, secondo periodo) / precedente formulazione e art.1, comma 661: "il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero"

    Per l'anno 2014 (vigenza temporale) si applicava la formulazione originaria che prevedeva la rilevanza dell'avvio al recupero; dopo modifiche del 2014 la norma è cambiata, ma per il periodo controverso vigeva la regola previgente, obbligando i Comuni a prevedere riduzioni o esclusioni legate all'avvio al recupero

  • legge n. 68 del 2 maggio 2014 (modifiche alla l. n.147/2013)

    Ha modificato la disciplina (sostituendo il riferimento al "recupero" con il riferimento al "riciclo"), ma per questioni relative al 2014 la Corte ha applicato la regola di non retroattività

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 3

    Principio di non retroattività delle disposizioni tributarie; le modifiche si applicano dal periodo d'imposta successivo, quindi per il 2014 si applicano le disposizioni allora vigenti

  • codice di procedura civile (art. 360 c.p.c. e artt. 112,113,115,116 c.p.c.)

    Limiti del sindacato in cassazione: non è consentita la revisione degli accertamenti di fatto; principio della non contestazione e regole sulla ripartizione dell'onere della prova richiamati per valutare chi doveva fornire le prove in giudizio

  • d.lgs. n. 507/1993 (art. 58,59,62)

    Norme richiamate in relazione alla materia dei tributi locali e alla TARI, utilizzate nel quadro normativo di riferimento

  • DPR n. 158 del 1999, art. 7 comma 2

    Richiamato dai motivi di ricorso nell'ambito della disciplina dei rifiuti e delle modalità di gestione, integrando il quadro regolatorio

Massime di principio

  • In materia di TARI il Comune ha l'onere di provare l'istituzione del servizio generale di raccolta dei rifiuti; tuttavia il contribuente che invoca riduzioni o esenzioni agevolative deve provare i presupposti che legittimano tali agevolazioni.
  • Per periodi anteriori alla modifica normativa del 2014 (es. anno 2014) occorre applicare la formulazione originaria della legge: ove la norma originaria prevedeva una riduzione o esclusione per l'avvio al recupero, il recupero (anche se non qualificato come "riciclo") può essere idoneo a giustificare agevolazioni, salvo diversa e chiara disposizione normativa successiva applicabile solo ai periodi successivi per effetto del principio di non retroattività.
  • La distinzione tecnico-giuridica tra "recupero" e "riciclo" è rilevante: il riciclo è una specie di recupero; il valore probatorio delle certificazioni/prove sull'avvio al recupero/riciclo determina il diritto alla riduzione tariffaria in base alla normativa applicabile al periodo.
  • La mancata attivazione di un servizio specifico di raccolta per rifiuti speciali in una porzione del territorio non è automaticamente idonea a escludere l'obbligo di pagamento dell'intera TARI: può dare luogo a riduzioni tecniche solo se il contribuente prova i presupposti previsti dalla legge o dal regolamento applicabile.
  • In cassazione non è possibile richiedere la rinnovazione o la diversa valutazione degli accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito; i temi di fatto rilevanti devono essere contestati e provati nei gradi di merito.

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