Cassazione Civile, Ordinanza n. 08465/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una proprietaria di un immobile abitativo, insieme a due congiunti conviventi, aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale proprietaria del fondo confinante, lamentando che quest'ultima stesse realizzando una struttura edilizia lungo il confine in violazione delle distanze legali tra costruzioni e delle distanze dalle vedute. Gli attori chiedevano l'arretramento delle opere fino alla distanza di dieci metri dalla parete finestrata, l'arretramento delle opere poste a meno di tre metri dalle vedute e l'arretramento della camera mortuaria alla distanza necessaria a evitare nocumento al fondo, deducendo anche una lesione del diritto alla salute per le esalazioni e per la compromissione dell'abitabilità dell'immobile. La Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di arretramento e demolizione, ritenendola attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. In Cassazione la ricorrente ha censurato tale statuizione, sostenendo che la controversia non traeva origine da un procedimento espropriativo ma da una attività edificatoria, e che quindi la giurisdizione doveva restare del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 80/1998; ha richiamato inoltre gli artt. 873 e 907 c.c. e l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, con ordinanza interlocutoria, era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di due parti che avevano partecipato ai gradi di merito e rispetto alle quali si prospettava un litisconsorzio necessario, ma tale integrazione non era stata eseguita nel termine assegnato. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 371 bis c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base della domanda sulle distanze legali tra costruzioni
richiamato dalla ricorrente come base della domanda sulle distanze dalle vedute
D.M. 2 aprile 1968, n. 9
richiamato dalla ricorrente quale parametro sulle distanze legali invocate
art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia
art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
indicata come norma sul motivo di ricorso relativo alla giurisdizione
base della declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
richiamato per la memoria depositata nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria o comunque da evocare per ragioni processuali, la mancata esecuzione dell'ordine nel termine fissato comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'onere di provvedere all'integrazione del contraddittorio incombe sulla parte ricorrente, e la sua omissione preclude l'esame del motivo anche se la censura investe questioni di giurisdizione.
- La declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio è indipendente dal merito della controversia e assorbe ogni valutazione sulle doglianze sostanziali o processuali dedotte nel ricorso.
- rami":["Diritti reali","Processo civile"],"materie":["Proprietà","Giurisdizione","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Litisconsorzio necessario"]}】}1. **Interpretazioni generalizzate**: la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, quando ordinata dalla Corte, determina inammissibilità del ricorso. 2. **Giurisdizione**: la controversia sulle distanze legali e sulle opere edilizie di un ente pubblico era oggetto del ricorso, ma la decisione non è entrata nel merito per il vizio processuale. 3. **Litisconsorzio necessario**: la presenza di parti dei gradi di merito non ritualmente evocate in cassazione impone l'integrazione del contraddittorio.】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] ```json}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}} }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]{
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